Ripresa versamenti contributivi per il restante 50%: più tempo per la prima rata
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n. 102 del 13 gennaio 2021, ha fornito le indicazioni operative per il versamento della seconda tranche (50% dei contributi sospesi, mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili, con prima rata da versare entro il 16.1.2021) delle somme dovute in virtù dell’art. 97, D.L. 104/2020 (L. 126/2020), senza applicazione di sanzioni e interessi. Considerato il perdurare della situazione di emergenza, il versamento della prima rata del restante 50%, se non eseguito entro il 16 gennaio 2021, sarà considerato validamente intervenuto anche se effettuato entro il 31 gennaio 2021.
Si ricorda che, per ciascuna Gestione previdenziale, l’importo minimo di ognuna delle ventiquattro rate non può essere inferiore a € 50,00.
Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza dalla rateizzazione di cui all’art. 97 del D.L. 104/2020 e sull’importo residuo saranno dovuti, con decorrenza 16 settembre 2020, gli interessi legali.
In assenza di regolarizzazione di tale debito residuo, anche attraverso la rateazione di cui all’art. 2, c. 11, del D.L. 338/1989 (L. 389/1989), si procederà al trasferimento del credito all’Agente della Riscossione, con la formazione dell’Avviso di Addebito con valore di titolo esecutivo.
Le aziende con dipendenti che intendono avvalersi delle disposizioni introdotte ex art. 97 del D.L. 104/2020 per il versamento delle ulteriori rate mensili di pari importo, corrispondenti al rimanente 50% delle somme dovute, provvederanno al pagamento tramite modello “F24”, compilando la “Sezione INPS”, utilizzando il codice contributo “DSOS” ed esponendo la matricola dell’azienda seguita dallo stesso codice utilizzato per la rilevazione del credito (N966 - N967 - N968 - N969 - N970 - N971- N972 - N973).
Il contribuente, nel caso in cui usufruisca di più sospensioni con la medesima scadenza di restituzione, deve compilare più righe del modello “F24”, una per ogni periodo/periodi oggetto di sospensione, valorizzando separatamente i codici corrispondenti.
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