Ripetizione dell’indebito al netto delle ritenute: le indicazioni INPS
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 174 del 22 novembre 2021, ha illustrato la nuova disciplina introdotta dall’articolo 150 del D.L 34/2020 circa la restituzione delle somme indebitamente percepite che, per effetto del nuovo comma 2-bis inserito nell’articolo 10 del TUIR, avviene al netto delle ritenute subite e non costituisce onere deducibile dal reddito.
Il documento precisa che qualora l’INPS, in qualità di sostituto di imposta, abbia titolo a ripetere somme indebitamente erogate, assoggettate in anni precedenti a ritenute alla fonte a titolo di acconto, si attiene alle seguenti modalità operative:
- le somme sono richieste e restituite al netto e non costituiscono onere deducibile per il contribuente;
- al sostituto di imposta spetta un credito d’imposta pari al 30 per cento delle somme oggetto di restituzione, utilizzabile senza limite di importo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs n. 241/1997.
La norma, quindi, non trova applicazione ai casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) ovvero che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili; la norma non si applica altresì alla restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nel medesimo anno del pagamento.
L’istituto indica anche il metodo di calcolo che sarà utilizzato per la nettizzazione degli importi da ripetere, considerato che generalmente gli indebiti sulle prestazioni previdenziali e assistenziali sono caratterizzati da una pluralità di annualità. In particolare, i criteri che saranno seguiti dall’istituto per il calcolo del netto da restituire saranno i seguenti:
- individuazione delle somme nette oggetto di recupero per ciascuna annualità nei casi di indebiti pluriennali;
- all’interno delle singole annualità del periodo di riferimento dell’indebito, ai fini della determinazione del reddito imponibile, si terrà conto della complessiva posizione del soggetto, cioè saranno considerati gli importi complessivamente erogati dall’Istituto al medesimo soggetto e non soltanto quelli erogati dalla singola prestazione del cui indebito si tratta;
- ai fini della determinazione delle ritenute operate sul predetto reddito complessivo imponibile sarà necessario computare tutte le trattenute erariali, comprese le addizionali regionali e comunali determinate e riferite agli anni d’imposta cui si riferisce l’indebito.
Quanto al credito d’imposta spettante al sostituto a cui le somme sono state restituite al netto (pari al 30% delle somme nette ricevute), l’INPS comunica che se ne avvarrà in esito all’accertamento del diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite, indipendentemente dalla loro effettiva restituzione. Si tratta infatti di un credito configurato come diritto autonomo e distinto dal credito nei confronti del percipiente.
Da ultimo, la circolare indica che i rapporti definiti alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore della novella legislativa) per i quali non trova applicazione la nuova disciplina, con restituzione quindi al lordo delle ritenute subite, sono quelli riconducibili alla seguente casistica:
- la restituzione dell’indebito sia già avvenuta al lordo ovvero sia stabilita da pronunce giurisdizionali passate in giudicato la restituzione al lordo;
- sia in corso un piano di recupero rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, in quanto il rapporto tra le parti è stato “definito” al momento dell’approvazione del piano di recupero;
- sia stata già notificata la nota di debito e siano avviate le attività di recupero, con compensazione o prelievo sulla prestazione, ancorché non siano ancora esauriti i rispettivi processi gestionali;
- nelle fattispecie in cui sia previsto il pagamento dell’indebito con rimessa in denaro, sia stata già notificata la nota di debito alla data del 19 maggio 2020 e sia decorso il termine di 30 giorni prescritto per l’adempimento senza che l’interessato abbia adempiuto, sul presupposto che alla predetta data l’Istituto aveva già avviato l’azione di recupero, compiendo l’attività di propria competenza, per cui il mancato pagamento è da ricondursi all’inadempimento del destinatario della nota.
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