L’INPS, con il messaggio n. 3475 del 14 ottobre 2021, ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro che avevano fruito per intero dell’esonero previsto dall’articolo 3 del D.L. 104/2020 e che, intendendo accedere al diverso esonero introdotto dall’articolo 12, comma 14, del D.L. 137/2020, rinunciano a una quota del primo esonero fruito.

Il documento ricorda che la facoltà può essere esercitata anche per una frazione del numero dei lavoratori interessati dall’esonero. Tale requisito, precisa l’istituto, deve ritenersi soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore. In tal caso, la quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Non essendo stato previsto dalla normativa un termine decadenziale per l’esercizio della facoltà di rinuncia, la possibilità di accedere alle misure disciplinate dall’articolo 12 del D.L. 137/2020 (sia trattamenti di integrazione salariale che esonero) può essere riconosciuta anche ai datori di lavoro che abbiano fruito integralmente dell’esonero di cui all’articolo 3 del D.L. 104/2020 e che successivamente rinuncino a una quota del medesimo, effettuando una restituzione della medesima quota parametrata alla contribuzione datoriale mensile dovuta per un singolo lavoratore. La rinuncia/restituzione parametrata ad un singolo lavoratore consente quindi l’accesso all’esonero di cui al D.L. 137/2020, in ragione delle ore di integrazione salariale fruite nel mese di giugno, per tutti i lavoratori interessati da tale integrazione.

Viene inoltre chiarito nel caso di rinuncia all’esonero di cui al D.L. 104/2020 per accedere alle misure di cui al D.L. 137/2020, è consentito derogare alla regola dell’alternatività tra misure (esoneri e integrazioni salariali) collocate nella stessa finestra temporale. Rimane fermo che se il datore ha fruito dell’esonero di cui al D.L. 104/2020, in assenza di restituzione delle quote dello stesso, non potrà accedere all’esonero di cui al D.L. 137/2020.

Al fine di procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all’articolo 3 del D.L. 104/2020, i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi regolarizzativi, devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>:

  • nell’elemento <CausaleADebito> il nuovo codice causale “M903”, che assume il significato di “Restituzione quota Sgravio Articolo 3 del decreto legge n.104/2020”;
  • nell’elemento <ImportoADebito>, indicheranno il relativo importo.

Il codice di restituzione può essere esposto solo dai datori di lavoro contraddistinti dal codice di autorizzazione “2Q” e sulle denunce di competenza dei mesi da settembre 2021 a dicembre 2021.

Vengono fornite altresì indicazioni per la compilazione della sezione Lista PosPa del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.