Rinuncia ad ogni pretesa e richiesta di pagamento dell'indennità per ferie non godute
A cura della redazione

Il lavoratore che al termine del rapporto di lavoro rinuncia ad ogni pretesa attraverso una dichiarazione rilasciata in sede di transazione, mantiene comunque il diritto a richiedere successivamente l'indennità per ferie non godute ai sensi dell'art. 2113 c.c. (Cass. 27/07/2007 n.2113).
Più precisamente sostengono i giudici di legittimità la quietanza a saldo sottoscritta dal lavoratore, che contenga una dichiarazione di rinuncia a maggiori somme riferita, in termini generici, ad una serie di titoli di pretese in astratto ipotizzabili in relazione alla prestazione di lavoro subordinato e alla conclusione del relativo rapporto, può assumere il valore di rinuncia o di transazione (che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 cod. civ.) alla condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili "aliunde", che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi; infatti, enunciazioni in tal genere sono assimilabili alle clausole di stile e non sono sufficienti di per sé a comprovare l'effettiva sussistenza di una volontà dispositiva dell'interessato.
Risulta poi non conforme a diritto l'affermazione secondo cui il "diritto risarcitorio" alla indennità sostitutiva delle ferie può essere oggetto di rinuncia o transazione non soggetta all'applicazione dell'art. 2113 cod. civ.; ai fini dell'applicazione di tale disciplina la qualificazione di indisponibilità dei diritti del lavoratore non dipende infatti dalla loro natura retributiva o risarcitoria, né riguarda solo le situazioni soggettive derivanti dalla lesione di diritti fondamentali della persona; il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie costituisce del resto oggetto di espressa previsione nella contrattazione collettiva.
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