L’Agenzia delle entrate, direzione regionale Lazio, con la risposta all’interpello n. 913-312/2021, ha precisato che l’indennità una tantum erogata al dipendente a seguito del ritardo del rinnovo del contrattuale collettivo, è soggetta a tassazione separata.

Secondo l’Istante tale indennità doveva ritenersi esente dato che la tassazione può essere esclusa nel caso in cui il pagamento non trovi una causa nel rapporto di lavoro, in redditi futuri oppure in caso di risarcimento per la perdita di tali redditi.

L’Agenzia delle entrate, invece, è di diverso avviso. Infatti, l’indennità oggetto dell’interpello non sostituisce redditi ma ha la funzione di compensare la precarizzazione delle condizioni di lavoro conseguenti al ritardato rinnovo del contratto.

A dire il vero, precisa l’Agenzia, la somma erogata potrebbe essere paragonata al risarcimento erogato a fronte di più contratti di lavoro a tempo determinato, che è ricondotto nell’ambito del danno emergente e, in quanto tale, esente da tassazione. A favore della decisione di non considerate tale importo correlato alla retribuzione, ci sarebbe anche il fatto che il valore dell’una tantum è fisso e viene riconosciuto solo a dipendenti in servizio a determinate date. Infine, un ultimo aspetto che gioca a favore dell’esenzione, è che lo stesso contratto collettivo stabilisce che l’una tantum non ha effetto sugli istituti contrattuali e legali, sul TFR e sul calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi.

Ma anche se la somma erogata ha natura risarcitoria, in ogni caso è prevista nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente ed è finalizzata a sostituire mancati guadagni, seppur in modo parziale e in misura forfettaria, essendo commisurata a parametri oggettivi e non alla retribuzione.

Pertanto, conclude l’Agenzia, l’indennità non può essere considerata esente, ma può fruire della tassazione separata.