Rimborsi tributari più rapidi se il fisco soccombe in giudizio
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 49 dell’1.10.2010, ha fornito importanti chiarimenti in materia di rimborsi dovuti ex artt. 68 e 69 del D.Lgs. n. 546/1992 (rimborsi derivanti da sentenze delle commissioni tributarie).
In particolare, l’art. 68 statuisce che, in caso di accoglimento del ricorso del contribuente, il tributo versato indebitamente “deve essere rimborsato d’ufficio entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza”. Al riguardo l’Agenzia chiarisce che l’amministrazione deve provvedere alla restituzione (che deve avvenire, comunque, d’ufficio) senza necessità di attendere la suddetta notifica della sentenza; è sufficiente, infatti, che l’ufficio abbia avuto conoscenza certa della pronuncia del giudice.
La disposizione in esame trova applicazione unicamente nei riguardi dei ricorsi avverso gli atti di accertamento, le iscrizioni a ruolo e, più in generale, tutti i provvedimenti che determinano un debito tributario in capo al contribuente, per i quali, però, in pendenza di giudizio, il soggetto passivo è, comunque, tenuto a versare tutto o parte dell’importo dovuto all’amministrazione finanziaria.
In riferimento all’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992, invece, si rileva che, nel caso in cui la commissione tributaria condanni l’ufficio a restituire le somme versate, il rimborso avverrà solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato (previsione riferita unicamente ai contenziosi nati dal diniego di rimborso dell’amministrazione). Solo se l’ufficio ha deciso di prestare acquiescenza alla sentenza, non è necessario attendere il passaggio in giudicato della stessa.
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