L’Agenzia delle entrate, non fornendo espressamente la risposta all’interpello avanzato lo scorso 29/08/2018, in base alla regola del silenzio assenso stabilita dall’art. 11, c. 3 della L. 212/2000, ha accolto la soluzione proposta dalla società istante secondo cui possono fruire dei flexible benefit previsti da un piano di welfare aziendale anche i familiari che non risultano a carico e non convivono con il lavoratore dipendente.

Nel caso prospettato all’agenzia delle entrate un’impresa aveva istituito un piano welfare che prevedeva il rimborso delle spese sostenute dal dipendente per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (art. 51, 2° comma, f-ter Tuir), nonché per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico (lett. d-bis).

Il problema che l’azienda ha sollevato riguardava la possibilità di applicare il regime di esclusione da imposizione sul reddito da lavoro dipendente previsto dall’art. 51, comma 2, lett. f-ter Tuir, anche se il familiare anziano non risultava né a carico né convivente con il dipendente.

La soluzione prospettata dall’istante, che poi è stata condivisa anche dall’Agenzia delle entrate, è positiva. Infatti la citata norma si limita a richiamare l’art. 12 del Tuir che individua i familiari senza specificare se questi debbano risultare a carico e convivere con il lavoratore.

La precisazione si è resa necessaria perché a suo tempo il Ministero delle finanze con la circolare n. 238/E/2000 (punto 2.2) sembrava muoversi in direzione opposta (…indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente…) rispetto a quanto specificato dalla circolare n. 5/E/2018 dell’Agenzia delle entrate che, al paragrafo 3.3, prevede invece che il familiare sia a carico del lavoratore per poter fruire dell’esenzione fiscale per le somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

La società istante ha avanzato anche un secondo quesito, valido per entrambe le tipologie di rimborso, con il quale ha chiesto se fosse possibile beneficiare della piena deducibilità del costo sostenuto dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 95 del Tuir, anche in presenza di un atto «volontario» e non «negoziale» da parte del datore di lavoro.

Anche in questo caso la soluzione prospettata dall’istante è positiva.

Relativamente al rimborso delle spese sostenute per i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, tenendo conto anche delle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 5/E/2018 al paragrafo 3.2, la norma «limitatrice» della integrale deducibilità del costo (l’art. 100, comma 1, del Tuir secondo cui la deducibilità è ristretta al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto) si riferisce esclusivamente alle spese sostenute direttamente dal datore di lavoro per l’utilizzazione di opere e servizi messi a disposizione dei propri dipendenti, e non al diverso caso dei rimborsi di spese (art. 51, 2° comma, lett. f-bis e f-ter Tuir).

Con riferimento invece alla seconda fattispecie (rimborsi degli abbonamenti per il trasporto pubblico), tra le specifiche finalità che comportano la limitata deducibilità al 5 per mille in assenza di vincolo negoziale non rientrano quelle di agevolare la mobilità dei dipendenti recate dall’art. 51, 2° comma, lett. d-bis Tuir.