Rimborsabili le spese dello psicologo solo se il paziente è un familiare non autosufficiente
A cura della redazione
![](/admin/lf_articles/66565/hospice-1902144_1920.jpg)
L’Agenzia delle entrate, in risposta ad un quesito a Telefisco 2019, ha precisato che possono ricomprendersi tra le spese rimborsabili ai sensi dell’art. 51, c. 2, lett. f-quater) del TUIR, anche le prestazioni rese dallo psicologo, purchè rivolte nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.
Detti soggetti sono stati ben identificati dalla stessa Agenzia delle entrate con la circolare 28E/2016.
Più precisamente, i soggetti non autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica. L’esenzione dal reddito pertanto non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all’esistenza di patologie.
Per quanto concerne l’individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi, l’Agenzia delle entrate ritiene in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d’imposta dall’articolo 13, comma 4, del TUIR.
Riproduzione riservata ©