L’Agenzia delle entrate, a Telefisco 2020, rispondendo ad un quesito, ha precisato che il datore di lavoro può rimborsare le spese sostenute dal dipendente, a favore del familiare affetto da DSA, per l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici (es: il personale computer), dato che rientrano nell'ampio concetto di “benefit con finalità didattiche e di istruzione” previsto dall’art. 51, c. 2 lett. f-bis) del TUIR.

L’Agenzia delle entrate è giunta a questa conclusione partendo dal fatto che la legge 170/2010 all’art. 2 prevede che il soggetto affetto da DSA ha, tra gli altri, il diritto all’istruzione e ad una formazione adeguata a promuovere lo sviluppo delle potenzialità, anche attraverso misure didattiche di supporto, al fine di favorire il successo scolastico.

Il successivo art. 5 della stessa Legge dispone poi che gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.

Inoltre agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche garantiscono: l’introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche e l’uso di strumenti compensativi volti a favorire la comunicazione verbale e assicurare ritmi graduali di apprendimento, incluse le lingue straniere.