Il Ministero del lavoro con la circolare 15/04/2002 n.27, ha fornito precisazioni relativamente alle operazioni di riliquidazione delle rendite dei settori industriale ed agricolo in corso di godimento alla data del 1° luglio 2001. In particolare è stato reso noto che per i predetti settori alla riliquidazione ha provveduto direttamente la Direzione Centrale, applicando i seguenti nuovi valori: 1. indennità giornaliera per inabilita' temporanea assoluta in agricoltura calcolata: - per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sulla retribuzione effettiva, salvo il limite di euro 32,31; - per i lavoratori a tempo determinato, sulle retribuzioni provinciali; - per gli autonomi, sul minimo di retribuzione giornaliera pari a 36,32 euro; 2. rendita per inabilità permanente calcolata: - per l'industria, sulla retribuzione minima annua è pari a 11.511,31 euro e quella massima a 21.378,22 euro; - per gli agricoli a tempo indeterminato, i criteri di liquidazione sono gli stessi del settore industria; - per gli agricoli a tempo determinato, sulla retribuzione annua convenzionale di 17.375,68 euro; - per gli agricoli autonomi, sulla retribuzione annua di 11.511,31 euro; - per i medici radiologi, sulla retribuzione annua di 37.481,34 euro. Infine il Ministero del lavoro ricorda che nel caso in cui siano intervenute variazioni nella situazione anagrafica, il titolare della rendita viene invitato dall'Inail, a darne comunicazione alla competente Sede, inoltrando, nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento del modulo, specifica dichiarazione predisposta.