È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015 (S.O. n. 55), il D.Lgs. 158/2015 riguardante la revisione del sistema penale tributario, mediante modifiche del D.Lgs. 74/2000 (Titolo I) e la modifica dell’impianto sanzionatorio amministrativo (Titolo II).
Tra le novità di maggiore interesse, si segnalano le seguenti:

- Introduzione del nuovo reato di omessa dichiarazione del sostituto d’imposta. Viene punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni, chiunque non presenta, essendovi tenuto, la  dichiarazione di sostituto d’imposta (il c.d. modello 770), quando l’ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50 mila euro.

- Nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute, rimane confermata la sanzione nella misura che varia dal 120% al 240% dell’imposta (con un minimo di € 250). Se, invece, dalla dichiarazione omessa non risultano imposte dovute si applica la sanzione fissa che, dal 2017, è diminuita nella misura da € 250 a € 1.000 (€ 2.000 per l’IVA). Se la dichiarazione omessa viene presentata entro il termine per quella dell’anno successivo e, comunque, prima di un controllo fiscale, la sanzione-base viene ridotta del 50% dell’imposta dovuta, con un minimo di € 200. Se dalla dichiarazione non risultano imposte dovute, si applica la sanzione fissa, da € 150 a € 500 (€ 1.000 per l’IVA);

- Sono state riformate, in modo significativo, le sanzioni irrogabili in presenza di violazioni relative al contenuto e alla presentazione dei modelli per gli studi di settore;
- La sanzione unica, in caso di concorso di violazioni, si applicherà separatamente per ciascun tributo e per ciascun periodo d’imposta, non solo nei casi di accertamento con adesione, ma anche in quelli di mediazione tributaria (per le controversie di valore inferiore a 20.000 euro) e di conciliazione giudiziale;
- Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistenti in misura superiore rispetto a quello spettante si applica la sanzione del 30%. Se, invece, viene operata una compensazione di un credito inesistente, interviene la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi erroneamente utilizzati, senza possibilità di una definizione agevolata;
- Per ciò che concerne la Certificazione Unica, viene modificata la disciplina sanzionatoria di cui all’art. 4, comma 6-quinques, del DPR 322/1998. Detta norma prevede che, per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100; nei casi di errata trasmissione della certificazione, la sanzione non si applica se la trasmissione della corretta certificazione è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza indicata nel primo periodo. Con la riforma, sono introdotte due attenuanti. La prima prevede un tetto massimo di 50.000 euro, per ciascun sostituto d’imposta, quale limite per l’irrogazione della sanzione. La seconda prevede la riduzione a 1/3 della sanzione irrogabile, con un massimo di 20.000 euro, qualora la certificazione sia correttamente trasmessa entro 60 giorni dal termine per l’invio della stessa.