Sul S.O. n. 55 alla G.U. n. 233 del 7/10/2015 è stato pubblicato il D.lgs. 24/09/2015 n.156 (che entrerà in vigore il 22 ottobre p.v.) che attua la Legge 23/2014 di revisione del sistema fiscale italiano, prevedendo sostanziali modifiche alla disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.

In merito agli interpelli, il provvedimento ne introduce ben 6 tipologie: ordinario, probatorio, antiabuso, disapplicativo, nuovi investimenti e per imprese con attività internazionali.

Con quello ordinario il contribuente potrà ottenere i chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle norme giuridiche o la corretta qualificazione della fattispecie. Più precisamente l’interpello interpretativo continua ad avere ad oggetto la norma tributaria che presenta fondate incertezze interpretative, mentre l’interpello qualificatori ha quale oggetto dell’istanza la corretta identificazione normativa del caso prospettato, che risulta di difficile inquadramento giuridico data la sua complessità. L’Amministrazione avrà tempo 90 giorni per fornire la risposta, decorrenti dalla presentazione dell’istanza. I termini si riducono a 60 se al contribuente è stata richiesta un’integrazione documentale. 

Con l’interpello probatorio invece si chiede all’Agenzia delle entrate sia sulla sussistenza delle condizioni per accedere ad un particolare regime fiscale sia sull’idoneità degli elementi probatori prodotti a tal fine. L’istanza può essere presentata soltanto nei casi in cui il regime fiscale a cui si vuole accedere richiama espressamente l’operatività dell’interpello probatorio. 

E’ stato poi introdotto l’interpello antiabuso (che sostituisce la precedente istanza antielusiva) che consente di interrogare l’Agenzia delle entrate circa la natura abusiva del diritto di specifici atti, fatti e negozi, anche tra loro collegati. L’istanza va presentata prima della scadenza del termine per la dichiarazione o per l’assolvimento degli obblighi tributari connessi all’operazione d’interesse. L’Agenzia è tenuta a rispondere nei 120 giorni successivi, per la formazione del silenzio-assenso sulla soluzione prospettata dal contribuente, consistente nel negare la natura abusiva dell’operazione stessa.

L’interpello disapplicativo (unica fattispecie obbligatoria tra gli interpelli) consente al contribuente di presentare istanza all’Agenzia delle entrate al fine di provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare. Termine ultimo per la presentazione dell’istanza è quello delle dichiarazioni Iva e imposte dirette oppure per i tributi non dichiarativi, il momento di compimento della condotta oggetto dell’istanza stessa. Anche in questo caso la risposta deve essere resa entro 120 giorni. 

L’interpello “nuovi investimenti” consente alle imprese italiane o straniere di chiedere all’Amministrazione finanziaria informazioni sull’investimento che intendono realizzare per un ammontare pari almeno a 30 milioni di euro, non necessariamente con immissione di liquidità e con significative e durature ricadute occupazionali. La risposta deve essere fornita entro 120 giorni.

Infine viene rivista la disciplina del ruling internazionale al fine di ampliare i casi di definizione concordata del trattamento fiscale di specifiche componenti reddituali di natura transnazionale. Con l’istanza viene chiesta la definizione di un accordo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, vincolante per entrambi nel periodo d’imposta di sottoscrizione e nei 4 successivi. L’Agenzia delle entrate dovrà trasmettere l’accordo anche all’Istituto finanziario estero che potrà anche non accettarlo. 

In merito invece al contenzioso tributario, il provvedimento intende estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione tributaria (prima di presentare ricorso contro gli atti fino a 20 mila euro di valore) dal 1° gennaio 2016, anche ai tributi di competenza comunale o degli antri enti territoriali (quali ICI, TASI, TARSU, TARI, ecc.), compresa, in alcuni casi, anche Equitalia e altri agenti della riscossione. Il D.lgs. 156/2015 interviene infine anche sul processo tributario e sulla fisionomia degli organi preposti, come ad esempio che i giudici non togati dovranno essere laureati in materie giuridiche od economico-aziendali. Non potranno far parte delle commissioni tributarie che svolge attività di consulenza fiscale direttamente o attraverso forme associative.