Riforma Fiscale: approvati dal Governo i decreti attuativi
A cura della redazione
Il Consiglio dei ministri, nella seduta 79/2015, ha approvato, in secondo esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23).
I testi approvati oggi, che tengono conto delle richieste contenute nei parere delle Commissioni parlamentari, vengono trasmessi di nuovo alle Camere per gli ulteriori pareri, come previsto dalla legge delega, prima di essere approvati definitivamente.
Il primo provvedimento è diretto a realizzare un sistema di riscossione che favorisca l’adempimento spontaneo da parte dei contribuenti, anche attraverso forme di rateizzazione più ampie e vantaggiose. La novità principale, introdotta accogliendo le indicazioni contenute nei pareri parlamentari, riguarda l’eliminazione della norma che prevedeva, in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi sugli interessi (anatocismo) e gli interessi sulle sanzioni.
Recependo la richiesta del Parlamento, per agevolare ulteriormente i contribuenti, è stato portato da 5 a 7 giorni il ritardo del versamento che rientra nel lieve inadempimento e che non porta quindi alla decadenza dal beneficio della rateizzazione.
E’ stata inoltre confermata la norma che riconosce il lieve inadempimento (e relativa rateizzazione) nei casi di minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000 euro.
Un’altra novità del decreto legislativo riguarda gli oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione, che con il decreto sostituiscono l’aggio per i concessionari della riscossione e che non possono superare il 6% del riscosso (oggi è dell’8%). In attuazione di quanto richiesto dalle Commissioni parlamentari è stata inserita una norma transitoria che garantisce il vecchio regime per i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2015.
Sempre su indicazione del Parlamento viene ulteriormente ampliato l’utilizzo della posta elettronica certificata nelle procedure di notifica delle cartelle al posto della raccomandata. La notifica attraverso la PEC potrà essere effettuata alle persone fisiche che ne fanno richiesta mentre per le imprese e i professionisti il ricorso alla posta certificata è obbligatorio.
Confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in quattro anni (anziché tre come avviene attualmente), con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Per le somme iscritte a ruolo l’agente della riscossione può concedere dilazioni nel pagamento fino ad un massimo di 72 rate. mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione temporanea di difficoltà. Per somme superiori a 50.000 euro la dilazione può essere concessa solo se il contribuente fornisce adeguata documentazione.
Il secondo decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.
Particolarmente interessante anche l’obiettivo del terzo decreto che è diretto a rivedere l’organizzazione delle agenzie fiscali, a 15 anni dalle loro istituzione, in funzione del potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa.
Sicuramente il decreto legislativo più atteso è quello che rivede il sistema sanzionatorio penale e amministrativo secondo il principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti. In sostanza, l’obiettivo è quello di giungere ad un sistema che tenga conto dei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi. Sono invece rese più severe le sanzioni penali in caso di comportamenti fraudolenti.
Tra le novità introdotte con il secondo esame preliminare, vi è la specificazione che il nuovo regime penale si applica subito dall’entrata in vigore del provvedimento, mentre il nuovo regime delle sanzioni amministrative si applica dal primo gennaio 2017.
Accogliendo le osservazioni dei pareri parlamentari si segnala, per l’omessa dichiarazione, l’introduzione della norma che aumenta la pena per il sostituto di imposta (si passa da un minimo di un anno ad un massimo di 3 anni, a un minimo di un anno e messo ad un massimo di 4 anni). Il resto del provvedimento è rimasto sostanzialmente invariato.
In merito al reato di frode fiscale viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando da un lato si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento e dall’altro il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti. Per la frode fiscale la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni.
Resta la norma oggi in vigore secondo cui sotto i 30.000 euro di imposta evasa il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale. Viene invece rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione). Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.
Viene incrementata la soglia di punibilità da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa in caso di dichiarazione infedele. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi. In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.
Per quanto riguarda l’omesso versamento dell’Iva il decreto introduce la soglia di punibilità pari a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta. Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.
Infine, si segnala che il decreto dà attuazione al principio di proporzionalità delle risposta sanzionatoria di fronte a condotte illecite che riguardano le imposte dirette, l’iva e la riscossione dei tributi. L’obiettivo è di graduare le sanzioni, anche riducendole per gli illeciti di più lieve disvalore. Ad esempio, in caso di omessa dichiarazione, la sanzione è proporzionale al ritardo nell’adempimento. Se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%. È prevista inoltre una riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato.
L’ultimo decreto, in coerenza con quanto disposto dalla legge delega, intende potenziare e razionalizzare l’istituto dell’interpello per dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti. Vengono individuate quattro categorie di interpello: ordinario, probatorio, anti abuso, disapplicativo.
È prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni e un riconoscimento della certezza dei tempi di risposta (fissati in 120 giorni) per tutte le altre tipologie. Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente. La risposta all’interpello, scritta e motivata, vincola l’amministrazione finanziaria con esclusivo riferimento alla questione trattata e limitatamente al richiedente. Infine, per quanto riguarda le regole di istruttoria dell’interpello, quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, gli uffici finanziari chiedono all’istante di integrare la documentazione. Inoltre, in caso di richiesta di documentazione integrativa il termine per la risposta diventa più breve del termine previsto ed è pari a 60 giorni per tutti gli interpelli.
Infine in merio al contezioso tributario, si segnala l’immediata esecutività delle sentenze riguarda quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente e, dopo il parere delle Commissioni parlamentari, anche quelle emesse su ricorso della parte avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.
Per ridurre il contenzioso tributario viene potenziato lo strumento della mediazione che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro.
La tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave e che le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.
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