Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 59 del 16 Novembre 2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111).

Il primo decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l’organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, attua:

- il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio;

- l’ampliamento e il potenziamento dell’informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l’obbligo dell’utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza;

- il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo;

- la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti;

- l’accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo;

- le previsioni sull’impugnabilità dell’ordinanza che accoglie o respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato.

Invece, il secondo decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell’adempimento collaborativo attraverso:

- l’accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all’applicazione dell’istituto;

- l’apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti ad un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo;

- la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;

- la gestione, nell’ambito del regime dell’adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d’imposta antecedenti all’ammissione al regime;

- nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell’adempimento collaborativo;

- procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’Agenzia delle entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi;

- l’emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell’amministrazione finanziaria e dei contribuenti;

- la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l’esclusione del contribuente dal regime dell’adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi;

- il potenziamento degli effetti premiali connessi all’adesione al regime dell’adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell’adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.