L'art. 3 della Legge 3 agosto 2007 modifica l'art. 7 del DLGS 626/1994 riguardante i profili di sicurezza del lavoro nel caso di appalti e contratti d'opera.
Innanzitutto viene introdotto un nuovo 3° comma, che specifica ulteriormente gli obblighi di cooperazione e coordinamento tra datore di lavoro e imprese appaltatrici o lavoratori autonomi presenti presso la propria azienda: per i contratti stipulati a decorrere dal 25 agosto 2007 deve essere elaborato un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'opera complessiva, in particolare quando dovranno essere utilizzati impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Tale documento dovrà poi essere allegato al contratto di appalto o al contratto d'opera.
Non si dovrà tener conto nella predisposizione del documento di valutazione dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto esclusi da coordinamento e collaborazione.
Il committente dovrà, prima di concludere il contratto di appalto, porre in essere tutte le procedure di prevenzione e protezione, in quanto dovranno confluire nel documento di valutazione dei rischi da allegare al contratto.
In virtù di tale intervento, si estende a tutti i casi di appalto quanto originariamente previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 494/96 solo per i cantieri.
Infine l'art. 3 introduce un nuovo comma 3 ter all'art. 7 del DLgs 626/94, in base al quale in tutti i contratti di somministrazione, appalto e subappalto dovranno essere specificatamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro: tali dati dovranno essere accessibili  alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18, DLgs. 626/94).
Nel caso in cui il rappresentante per la sicurezza, nelle imprese fino a 15 dipendenti, sia condiviso tra più aziende nello stesso ambito territoriale o produttivo, ora è previsto che di norma debba essere eletto dai lavoratori (art. 18,  comma 2, DLgs. 626/94). 
L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza (aziendali, territoriali e di comparto) dovrà avvenire, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale, individuata dal Ministero del lavoro (art. 18,  comma 4 bis, DLgs. 626/94).
Dal combinato disposto del comma 2 e del comma 4 bis ne consegue che il concetto "di norma" del comma 2 debba essere letto nel senso che l'unica possibilità di nomina del rappresentante della sicurezza senza elezione passa necessariamente da un accordo collettivo.
Le modifiche riguardano anche le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza (art. 19, comma 5, DLgs 626/94): il datore di lavoro è obbligato a consegnare al rappresentante per la sicurezza copia del documento di valutazione dei rischi e del registro infortuni.