Riepilogate le misure tributarie contenute nella Legge di bilancio 2019
A cura della redazione
Fiscooggi, la rivista telematica dell’Agenzia delle entrate, ha riepilogato le disposizioni di natura fiscale contenute nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018).
In particolare sono state evidenziate le seguenti:
(art.1 c.2) Clausola di salvaguardia Iva - Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019 e rimodulati gli aumenti per gli anni successivi
(3) Aliquota Iva dispositivi medici - I dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari vengono inseriti nel novero dei beni a cui si applica l’aliquota Iva del 10%
(4) Iva agevolata prodotti di panetteria - L’aliquota Iva agevolata del 4% viene estesa ad alcuni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (destrosio e saccarosio, grassi e oli alimentari industriali ammessi dalla legge, cereali interi o in granella e semi, semi oleosi, erbe aromatiche e spezie di uso comune)
(5 e 6) Accise carburanti - Bloccato l’aumento delle accise sui carburanti per il 2019 e rimodulati gli aumenti previsti a partire dal 2020
(7 e 8) Fiscalità delle imprese immobiliari - Per le società esercenti in via effettiva e prevalente attività immobiliare, i limiti e le regole di deducibilità previsti dal Tuir in materia di interessi passivi non si applicano agli interessi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione
(da 9 a 11) Estensione del regime forfetario - I contribuenti persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, possono accedere al regime forfetario introdotto dalla legge di stabilità 2015 a condizione che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro (la normativa previgente prevedeva limiti diversi in base al codice Ateco dell’attività esercitata)
(12) Deducibilità Imu immobili strumentali - Viene elevata dal 20% al 40% la percentuale di deducibilità dalle imposte sui redditi dell’Imu dovuta sugli immobili strumentali
(da 13 a 16) Imposta sostitutiva per lezioni private e ripetizioni - Dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%. È comunque possibile optare per la tassazione ordinaria
(da 17 a 22) Imposta sostitutiva per imprenditori individuali, artisti e professionisti - Dal 1° gennaio 2020, le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nel periodo d’imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100mila euro possono applicare al reddito d’impresa o di lavoro autonomo un’imposta sostitutiva dell’Irpef, delle addizionali regionale e comunale e dell’Irap con aliquota del 20%
(da 23 a 26) Riporto delle perdite per i soggetti Irpef - La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, viene modificata con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires
(27) Detrazione mantenimento cani guida - Passa da 516,46 a 1.000 euro la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida (nel limite di spesa di 510.000 euro per il 2020 e di 290.000 euro annui a partire dal 2021)
(da 28 a 34) Tassazione agevolata utili reinvestiti - A partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le imprese che incrementano i livelli occupazionali (personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato) ed effettuano investimenti in beni strumentali materiali nuovi possono, a determinate condizioni, applicare un’aliquota Ires più bassa (aliquota ordinaria ridotta di 9 punti percentuali)
(da 35 a 50) Imposta servizi digitali - Viene istituita l’imposta sui servizi digitali con aliquota del 3%. Il tributo si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nel corso di un anno solare realizzano congiuntamente: a) un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a 750 milioni di euro; b) un ammontare di ricavi derivanti da servizi digitali realizzati in Italia non inferiore a 5,5 milioni di euro. È abrogata l’imposta sulle transazioni digitali, introdotta dalla legge di bilancio 2018 e che avrebbe dovuto essere operativa dal 1° gennaio 2019
(51 e 52) Ires enti non a scopo di lucro e Iacp - Abrogata la riduzione alla metà dell’Ires dovuta dagli enti non a scopo di lucro e dagli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp). Il calcolo dell’acconto per il 2019 deve essere effettuato considerando, come imposta del periodo precedente, quella risultante dall’applicazione della nuova disciplina
(53 e 54) Fatturazione elettronica e operatori sanitari - Per il periodo d’imposta 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Le informazioni fiscali trasmesse all’Sts possono essere utilizzate solo dalle Pa per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva
(55) Credito d’imposta adeguamento tecnologico per invio corrispettivi - Viene modificata la disciplina del contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi, prevedendo che esso sia direttamente concesso al soggetto obbligato all’invio, sotto forma di credito d’imposta compensabile (la disciplina previgente stabiliva che il contributo fosse anticipato dal fornitore sotto forma di sconto sul prezzo praticato e a lui successivamente rimborsato come credito d’imposta)
(56) Fatturazione nei contratti di sponsorizzazione - Abrogata la norma, introdotta dal “decreto fiscale” (articolo 10, comma 02, Dl 119/2018), secondo cui gli obblighi di fatturazione e registrazione per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità, relativi agli enti sportivi dilettantistici che applicano il regime forfettario opzionale, sono adempiuti dai cessionari
(57 e 58) Accise autotrasporto - Deve ritenersi implicitamente abrogata la norma che prevede, dal 2019, il taglio del 15% del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori, in relazione all’aumento dell’accisa sul gasolio commerciale usato come carburante. Il credito, quindi, è applicabile senza riduzioni
(59) Cedolare secca sugli immobili commerciali - Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%)
(da 60 a 65 e 229) Iper ammortamento - Prorogato, anche per il 2019, l’iper ammortamento. Nel novero dei costi per cui spetta il beneficio vengono inclusi anche quelli sostenuti a titolo di canone per l’accesso, mediante soluzioni di cloudcomputing, ai beni immateriali agevolabili, limitatamente alla quota del canone di competenza del singolo periodo d’imposta di vigenza della disciplina di favore
(66) Estromissione immobili strumentali - La disciplina dell’estromissione agevolata dei beni immobili strumentali viene estesa alle esclusioni dal patrimonio dell’impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2018, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dell’8% devono essere eseguiti, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020
(67) Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico e acquisto mobili ed elettrodomestici - Anche per il 2019, vengono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%)
(68) Bonus verde - Il bonus verde (detrazione Irpef del 36%, nel limite massimo di 5mila euro, per gli interventi di sistemazione a verde) si applica anche nel 2019
(da 70 a 72) Credito d’imposta ricerca e sviluppo - La misura del credito d’imposta relativo agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo passa, in via generale, dal 50% al 25%. L’importo massimo annualmente concedibile a ciascuna impresa scende da 20 a 10 milioni di euro. Si indicano più dettagliatamente le spese agevolabili e sono introdotti nuovi adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del bonus
(da 73 a 77) Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste - Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate
(da 78 a 81) Credito d’imposta formazione 4.0 - Il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0 si applica anche alle spese sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018
(82) Terzo settore - Nell’ambito della disciplina fiscale degli enti del Terzo settore, viene introdotta una nuova disposizione in base alla quale sono considerate non commerciali le attività in campo sociale, sanitario e socio-sanitario svolte da fondazioni ex Ipab a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle stesse attività e che non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi
(89 e 90) Canone tv - L’importo del canone tv viene fissato, a regime, a 90 euro
(da 156 a 161) Credito d’imposta rimozione amianto - Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018, per interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, spetta un credito d’imposta nella misura del 65%
(da 184 - a 199) Definizione agevolata debiti contribuenti in difficoltà economica - Coloro che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (Isee del nucleo familiare non superiore a 20mila euro) possono estinguere i debiti tributari, diversi da quelli oggetto dello stralcio fino a 1.000 euro previsto dal Dl 119/2018, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di controllo automatico delle dichiarazioni stesse, nonché dall’omesso versamento dei contributi. Per la definizione, è previsto il pagamento (in unica soluzione o in più rate) del capitale e degli interessi in misura percentuale (16, 20 e 35%, a seconda dell’Isee) e delle somme spettanti all’agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella. Non si pagano, quindi, le sanzioni e gli interessi di mora ovvero, in caso di contributi previdenziali, le somme aggiuntive
(da 211 - a 215) Pir - Viene modificata la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di venture capital, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da Pmi. Si prevede l’innalzamento dal 5% al 10% della quota dell’attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine
(218) Investimenti in start-up innovative - Per il 2019, le aliquote delle detrazioni e delle deduzioni previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa passano dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start up innovative da parte di soggetti Ires, le stesse aliquote sono aumentano, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l’intero capitale sociale sia mantenuto per almeno tre anni
(273 e 274) Pensionati “esteri” che si trasferiscono nel Mezzogiorno - Le persone fisiche, titolari di pensioni estere, che trasferiscono la propria residenza in Italia in un comune del Mezzogiorno (Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia) con popolazione non superiore a 20mila abitanti, possono optare per l’assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, a un’imposta sostitutiva del 7 per cento
(354) Consultazione delle fatture elettroniche - Su richiesta degli interessati, i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate mettono a disposizione dei consumatori finali le fatture elettroniche emesse nei loro confronti
(da 621 a 628) Sport bonus - Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d’imposta del 65%
(646) Esenzione imposta di bollo - Si estende l’esenzione dall’imposta di bollo anche agli atti posti in essere, o richiesti, dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fine di lucro riconosciute dal Coni
(da 689 a 691) Accise birra - Passa da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato la misura dell’accisa sulla birra. Vengono semplificate le procedure di accertamento sulla birra prodotta presso birrifici artigianali di minore dimensione (quelli con produzione annua non superiore a 10mila ettolitri): per tale birra l’accisa è ulteriormente decurtata del 40%
(da 692 a 699) Raccolta occasionale prodotti non legnosi - I redditi derivati dallo svolgimento in via occasionale (ossia, quando i corrispettivi per la vendita dei beni non superano i 7mila euro annui) delle attività di raccolta di prodotti selvatici non legnosi ricompresi nella classe Ateco 02.30 (ad esempio, funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio (a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee), da parte delle persone fisiche, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e relative addizionali), pari a 100 euro. I raccoglitori occasionali, inoltre, sono esonerati dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale.
Si prevede che per i tartufi, nei limiti della quantità standard di produzione da stabilire con decreto ministeriale, si applica l’aliquota Iva del 4%. Invece, per i tartufi freschi o refrigerati si applica l’Iva al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione, ma non preparati per il consumo immediato, si applica l’Iva al 10 per cento
(705) Trattamento fiscale dei familiari dell’imprenditore agricolo - I familiari coadiuvanti del coltivatore diretto, che risultano iscritti nella gestione assistenziale e previdenziale agricola quali coltivatori diretti, beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell’impresa agricola, al cui esercizio partecipano attivamente
(759) Zona franca urbana sisma Centro Italia - Le esenzioni e le agevolazioni previste per la zona franca urbana istituita nel territorio dei comuni terremotati del Centro Italia (articolo 46, Dl 50/2017) vengono estese alle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica all’interno del perimetro della Zfu entro il 31 dicembre 2019 (ad esclusione delle imprese operanti nel settore dell’edilizia e dell’impiantistica che alla data del 24 agosto 2016 non avevano la sede nei territori colpiti dal terremoto). Inoltre, la fruibilità delle agevolazioni viene estesa ai periodi di imposta 2019 e 2020
(762) Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari - Si chiarisce che le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 57-bis del Dl 50/2017 (“bonus pubblicità”) sono concesse ai sensi e nei limiti della normativa europea in materia di aiuti de minimis
(805) Riduzione crediti d’imposta - Si prevede la riduzione delle misure dei crediti d’imposta attribuiti agli esercenti di sale cinematografiche, agli esercenti di attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle imprese che realizzano prodotti editoriali e che effettuano investimenti in editoria e programmi di ristrutturazione economica
(da 806 a 809) Credito d’imposta edicole - Per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d’imposta (nella misura massima di 2mila euro), parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari con riferimento ai locali dove si svolge l’attività
(da 940 a 950) Rivalutazione quote societarie - Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, a esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017. È previsto il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%
(985) Esenzione Imu comuni terremotati Emilia-Romagna - Nei comuni dell’Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, l’esenzione Imu è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2019
(991, 993-995, 997 e 998) Proroga termini sisma Centro Italia - Nei territori del Centro Italia colpiti dal terremoto: i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, versano i tributi oggetto di sospensione entro il 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019; gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 1° giugno 2019, con possibilità di dilazionare il pagamento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, a partire 1° giugno 2019; l’esenzione da Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero viene estesa fino al 2020; i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e di quelle accertate dall’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori riprenderanno a decorrere al 1° gennaio 2020; per le attività ivi localizzate (sede legale od operativa) non sono dovute l’imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e la tassa di occupazione per gli spazi e le aree pubbliche
(1020) Zona franca urbana Genova - Le agevolazioni fiscali (esonero dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dalle imposte locali e dai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali) che le imprese con la sede principale o una sede operativa all’interno della Zfu istituita nel territorio di Genova (a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi) possono richiedere, per la prosecuzione delle proprie attività all’interno del capoluogo ligure, in alternativa ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4, Dl 109/2018, sono concesse anche per il 2019. Tali esenzioni spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività
(1022) Regime fiscale strutture periferiche enti pubblici non economici - Per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare i propri compiti di servizio pubblico non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali
(da 1031 a 1047) Incentivi acquisto veicoli elettrici e infrastrutture di ricarica - Si introducono disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni. Tra le altre, si ricordano le seguenti misure: credito d’imposta a favore delle imprese costruttrici o importatrici dei veicoli nuovi a base emissioni inquinanti a fronte del rimborso ai venditori del contributo riconosciuto agli acquirenti; detrazione del 50% (su un ammontare complessivo non superiore a 3mila euro) per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica; dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2g/km
(1048) Tassa automobilistica per i veicoli storici - Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%
(1051) Prelievo erariale unico sugli apparecchi da divertimento - Dal 1° gennaio 2019 aumentano dell’1,35% e dell’1,25% le aliquote del Preu applicabili, rispettivamente, agli apparecchi new slot e videolottery
(1052) Disposizioni in materia di giochi - Dal 1° gennaio 2019, l’imposta unica prevista dal Dlgs 504/1998 è stabilita: per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro e per il bingo a distanza, nella misura del 25% delle somme che non risultano restituite al giocatore; per le scommesse a quota fissa (escluse quelle ippiche), nelle misure del 20%, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24%, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; per le scommesse a quota fissa su eventi simulati, nella misura del 22% della raccolta (al netto delle somme restituite in vincite al giocatore)
(1053 e 1054) Rivalutazione terreni e partecipazioni - Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019. Si ridetermina il valore delle aliquote per il calcolo dell’imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni qualificate, 10% per le partecipazioni non qualificate e per i terreni edificabili e con destinazione agricola
(1055) Abrogazione Iri - A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, è abrogato il regime opzionale dell’imposta sul reddito d’impresa (Iri)
(1056 e 1065) Svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione - La deduzione della quota del 10% dell’ammontare dei componenti negativi, prevista ai fini Ires e Irap, per gli enti creditizi e finanziari e le imprese di assicurazione in relazione al periodo d’imposta 2018, è differita al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2026. Per la determinazione degli acconti Ires e Irap dovuti per il 2018, non si tiene conto del differimento
(da 1057 a 1064) Incentivi rottamazione per acquisto veicoli non inquinanti - A chi, nel 2019, acquista in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo elettrico o ibrido nuovo, di potenza inferiore o uguale a 11kW (categorie L1 e L3) e rottama un veicolo delle stesse categorie di cui è proprietario o utilizzatore da almeno dodici mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di 3mila euro, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1 e 2. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo rimborsano al venditore l’importo del contributo riconosciuto all’acquirente e lo recuperano sotto forma di credito d’imposta da utilizzare in compensazione
(1066) Acconto imposta sulle assicurazioni - La misura dell’acconto dell’imposta sulle assicurazioni è elevata all’85% per il 2019, al 90% per il 2020 e al 100% a partire dal 2021
(da 1067 - a 1069) Deducibilità perdite su crediti Ifrs 9 - I componenti reddituali derivanti esclusivamente dall’adozione del modello di rilevazione delle perdite su crediti “Ifrs 9”, iscritti in bilancio da enti creditizi e finanziari in sede di prima adozione del medesimo principio, sono deducibili dalla base imponibile Ires e Irap per il 10% del loro ammontare nel periodo d’imposta di prima adozione dell’Ifrs 9 e per il restante 90% in quote costanti nei nove periodi d’imposta successivi
(1070 e 1071) Principi contabili internazionali - Si introduce la facoltà, in luogo dell’obbligo, di applicare i principi contabili internazionali per i soggetti previsti dall’articolo 2, Dlgs 38/2005, i cui titoli non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (la facoltà è operativa a partire dall’esercizio precedente all’entrata in vigore della legge in esame)
(da 1074 a 1078) Tassazione dei tabacchi lavorati - Si aumenta la componente specifica per il calcolo dell’accisa complessiva delle sigarette e l’accisa minima applicabile ad altri tabacchi lavorati. Viene incrementato l’onere fiscale minimo per le sigarette e le aliquote base per il calcolo delle accise per sigarette, sigari e sigaretti
(1079) Ammortamento del valore dell’avviamento e di altri beni immateriali - Si rinvia la possibilità di dedurre le quote di ammortamento del valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali che hanno dato luogo all’iscrizione di attività per imposte anticipate, cui si applicano le disposizioni del Dl 225/2010 in materia di conversione in credito d’imposta, che non sono state ancora dedotte fino al periodo d’imposta 2017. La deducibilità di tali componenti si articola dal 2019 al 2029 con percentuali specificamente individuate
(1080) Abrogazione Ace - L’agevolazione Ace (aiuto alla crescita economica) è abrogata
(1084) Imposta di registro - La norma della legge di bilancio 2018 che ha modificato l’articolo 20 del Testo unico dell’imposta di registro, stabilendo che per la tassazione da applicare all’atto presentato per la registrazione non vanno considerati elementi interpretativi esterni all’atto o contenuti in altri negozi giuridici collegati, viene qualificata espressamente come di interpretazione autentica
(da 1085 a 1087) Abrogazione deduzioni e credito d’imposta Irap - Nell’ambito della disciplina Irap vengono abrogati: la deduzione, per un importo fino a 15mila euro su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato a 21mila euro per le lavoratrici e per i lavoratori di età inferiore ai 35 anni; il credito d’imposta del 10% previsto a favore dei soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/1997 e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti
(1092) Imu-Tasi per immobili concessi in comodato - La riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori
(1127) Acconto cedolare secca - A partire dal 2021 la misura dell’acconto dovuto per la cedolare secca (attualmente pari al 95%) viene innalzata al 100%
(1128) Imposta di bollo - Dal 2021, la percentuale della somma che banche e assicurazioni devono versare a titolo di acconto sull’imposta di bollo assolta in modo virtuale, attualmente pari al 95%, passa al 100%
(1129) Contributo di sbarco nel comune di Venezia - In alternativa all’imposta di soggiorno, il comune di Venezia è autorizzato ad applicare, per l’accesso alla città antica e alle altre isole minori della laguna, un contributo di sbarco fino a un importo massimo di 10 euro
(1133, lettera b) Proroga maggiorazione Tasi - Per il 2019, i Comuni possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del Consiglio comunale la stessa maggiorazione Tasi già confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018
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