L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 92/E del 14 luglio 2017, ha confermato che anche un professore universitario, iscritto all’Aire, che svolge dal 2014 attività di insegnamento e di ricerca presso una ateneo del Regno Unito e che si trova in aspettativa senza assegni fino al 30 settembre 2017 presso un università italiana, può beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’articolo 44, del DL 78/2010, nel momento in cui rientra e riprende la residenza in Italia.

Si ricorda che la predetta disposizione prevede che i docenti e i ricercatori che prestano la loro attività in altri Stati e che si trasferiscono in Italia, ai fini Irpef, usufruiscono di un taglio del 90% del reddito percepito per attività di lavoro dipendente o autonomo con determinate caratteristiche. Le stesse somme, inoltre, non concorrono alla formazione dell’imponibile Irap.

Nel caso specifico, il professore istante era in posizione di aspettativa senza assegni presso un ateneo italiano, e aveva intenzione di rientrare e di riprendere il suo ruolo presso la stessa università, trasferendo, contemporaneamente, anche residenza fiscale.