L’INPS, con la circolare n. 102 del 19 settembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’applicazione dell’esonero pari al 50% della contribuzione previdenziale a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, della durata di un anno, decorrente dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità.

L’esonero è stato introdotto in via sperimentale per il solo anno 2022 dall’art. 1, co. 137, della L. n. 234/2022, ed è riconosciuto esclusivamente sulla quota dei contributi a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato. Rimane ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’applicazione della misura agevolativa non è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. La misura inoltre: non è soggetta all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015; non è subordinata al possesso del Durc; non costituisce aiuto di Stato e non è pertanto soggetto nemmeno alla registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.

Possono accedere al beneficio tutte le lavoratrici madri, dipendenti di datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi quelli appartenenti al settore agricolo, che rientrino nel posto di lavoro dopo avere fruito del congedo di maternità. L’esonero non si applica invece nei confronti delle lavoratrici dipendenti della pubblica Amministrazione.

L’esonero riguarda sia i rapporti a tempo indeterminato che a tempo determinato, compresi i casi di regime di part-time, di apprendistato (di qualsiasi tipologia), di lavoro domestico e di lavoro intermittente. La misura è, inoltre, applicabile ai rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142, nonché per le assunzioni a scopo di somministrazione.

L’esonero spetta nei casi in cui la lavoratrice rientri:

  • Dal congedo obbligatorio di maternità disciplinato dall’articolo 16 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151;
  • Dall’astensione facoltativa fruita al termine del periodo di congedo obbligatorio (in tal caso spetta dalla data di rientro effettivo al lavoro della lavoratrice);
  • Dal periodo di interdizione post partum di cui all’articolo 17 del citato Testo unico sulla maternità.

Le dodici mensilità di durata massima dell’esonero decorrono dal mese di competenza in cui si è verificato il rientro della lavoratrice nel posto di lavoro, che dovrà in ogni caso avvenire entro il 31 dicembre 2022.

I datori di lavoro per richiedere, per conto della lavoratrice interessata, l’applicazione dell’esonero dovranno inoltrare all’INPS, tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, campo “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021”, un’istanza per l’attribuzione del codice di autorizzazione “0U”, che assume il nuovo significato di “Esonero contributivo articolo unico, comma 137, legge n. 234/2021”. La richiesta di attribuzione del suddetto codice di autorizzazione “0U” deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero medesimo.

I datori di lavoro agricolo dovranno inoltrare l’istanza “Esonero art.1 c. 137 L.234/2021” tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale”, inserendo i dati della lavoratrice. Dopo la verifica della spettanza dell’esonero, la Struttura territorialmente competente inserirà nell’archivio “Cinque A” (raggiungibile al percorso intranet: “Servizi” > “Servizi per l’agricoltura” > “Subordinati” > “Archivio Aziende Agricole”), utilizzando la funzione “Modifica”, i codici di autorizzazione “LM” e “LP”, abbinandoli al codice fiscale della lavoratrice, e la data di validità dell’agevolazione (12 mesi a decorrere dal mese di rientro).

La circolare riporta le istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens, specificando che la valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi (mese di gennaio 2022 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente) – ovvero il recupero degli arretrati – può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre.

Per i lavoratori domestici saranno fornite successive istruzioni.