Rientro dei cervelli: residenza in Italia o iscrizione all’anagrafe per almeno 183 giorni per fruire degli incentivi fiscali
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 274 del 26/08/2020, ha precisato che un ricercatore che rientra in Italia dopo un periodo svolto all’estero, può fruire dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 44 del DL 78/2020 (L. 58/2019) per i redditi prodotti in Itali a decorrere dall’anno d’imposta 2020 e per i 5 periodo d’imposta successivi, se ha acquisito nel territorio dello Stato la residenza o il domicilio ai sensi del codice civile oppure se per la maggior parte del periodo d’imposta (183 giorni o 184 se trattasi di anno bisestile) risulta iscritto nell’anagrafe della popolazione residente.
Secondo l’Agenzia delle entrate infatti le due condizioni sono tra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Devono comunque sussistere tutte le altre condizioni riepilogate dall’Agenzia delle entrate con la circolare 17/E del 2017 per poter beneficiare della tassazione agevolata consistenti in:
a) essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;b) essere stati non occasionalmente residenti all'estero; c) aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università; d) svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia.Infine, sottolinea l’Agenzia delle entrate, non rileva la natura del datore di lavoro o del soggetto committente, che, per l'attività di ricerca, può essere una università, pubblica o privata, o un centro di ricerca pubblico o privato o una impresa o un ente che, in ragione della peculiarità del settore economico in cui opera, disponga di strutture organizzative finalizzate alla ricerca.
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