Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 4 del 29 maggio 2018, ha chiarito quale sia la base di calcolo del reddito della libera professionista ai fini della determinazione dell’indennità di maternità spettante alla stessa, relativamente all’ipotesi in cui essa rientri in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività lavorativa o aver conseguito un titolo di studio all’estero.

In particolare, si rileva che una professionista che abbia beneficiato degli incentivi fiscali previsti dall’art. 3 della L. 238/2010 dovrà dichiarare, come base imponibile ai fini IRPEF, soltanto il 20% del reddito percepito nel periodo di riferimento.

Tale reddito, che dovrà essere dichiarato dalla professionista al proprio Ente previdenziale, costituisce la base di calcolo per l’indennità di maternità, da indicarsi nell’apposito rigo della dichiarazione dei redditi (come previsto dal RGP - Regolamento di Previdenza 2012 di INARCASSA, aggiornato al 10 aprile 2018).

Sul medesimo reddito, peraltro, sono, altresì, calcolati i contributi soggettivi previdenziali dovuti alla Cassa di appartenenza della libera professionista.