L’Inail, con la circolare n. 87 del 17 dicembre 2015, ha ricordato che la riduzione dei premi e dei contributi per l’anno 2016 è stata fissata nella misura pari al 16,61%.
I destinatari della riduzione sono individuati secondo criteri differenziati a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio, oppure da non oltre un biennio. Per l’anno 2016 rientrano nella prima fattispecie le lavorazioni con data inizio precedente al 3 gennaio 2014 e nella seconda quelle con data inizio uguale o successiva al 3 gennaio 2014.
La percentuale di riduzione si applica ai premi/contributi di competenza del 2016. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per detto anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per 2016 e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione nel 2017.
Con riferimento alle lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento, l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., la riduzione sarà automaticamente applicata per l’anno 2016 nella misura del 16,61%, senza presentazione di una nuova istanza.