L’Inps, con la circolare n. 23 del 31 gennaio 2017, ha reso note le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo dell’11,50% previsto, anche con riferimento al 2016, a favore delle imprese edili.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909

Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia devono essere inviate esclusivamente in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile nella funzionalità “invio nuova comunicazione” della sezione “comunicazioni on-line”, nel “cassetto previdenziale aziendale” del sito internet dell’Inps. In caso di esito positivo dei controlli, viene attribuita alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione 7N. Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro, che deve recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione, inoltrerà l’istanza avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto previdenziale aziendale; la sede Inps competente, verificata la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

Trattandosi di riduzione contributiva riferita al 2016, il codice causale L206, relativo agli importi correnti, potrà essere utilizzato solo fino alla competenza di dicembre 2016; per il recupero degli arretrati dovrà, invece, essere utilizzato il codice L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.