Riduzione edili: domande entro il 15 febbraio 2023
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 123 del 28 ottobre 2022, ha fornito le istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva a favore delle imprese edili, confermata anche per il 2022 nella misura dell’11,50%.
La riduzione, che può trovare applicazione per i periodi di paga da gennaio 2022 a dicembre 2022, riguarda i datori di lavoro classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e nel settore artigianato con i codici statistici contributivi da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco2007 da 412000 a 439909.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale. Dal calcolo della riduzione contributiva deve essere esclusa, oltre alla contribuzione di pertinenza del FPLD, anche quella integrativa versata unitamente al contributo di disoccupazione ma destinata alla formazione, pari allo 0,30%. La base di calcolo dell’agevolazione deve essere ridotta delle eventuali misure compensative spettanti in caso di conferimento del TFR a previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS.
La circolare ricorda quali sono le condizioni per la fruizione dell’esonero e il rapporto dello stesso con eventuali ulteriori benefici contributivi.
AI fini della fruizione della riduzione, occorre inviare all’INPS specifica istanza in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil” - disponibile all’interno del Cassetto previdenziale - nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”. Le domande potranno essere trasmesse fino al 15 febbraio 2023. A seguito del controllo con esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens, a decorrere dal flusso di competenza ottobre 2022, con il codice causale L206 nell’elemento <AltreACredito> di <DatiRetributivi>. Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022 dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.
Nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare apposita istanza tramite Cassetto previdenziale del contribuente. In seguito all’autorizzazione, potrà fruirne tramite la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza, senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l’elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l’azienda.
Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.
Riproduzione riservata ©