L'INAIL, con il comunicato del 16 aprile 2004, ha fornito le istruzioni operative per i datori di lavoro edili che pur in possesso dei requisiti per usufruire dello sgravio dell'11,50% non lo hanno tenuto in considerazione in sede di dichiarazione delle retribuzioni per l'autoliquidazione 2003-2004. Al fine di poter godere dello sconto è necessario che l'azienda inoltri apposita istanza unitamente al modello di autocertificazione disponibile anche sul sito internet www.inail.it. Se è stato versato il premio in un'unica soluzione lo sconto dell'11,50% potrà essere utilizzato seguendo una delle seguenti modalità: - fruizione del cedito per compensare, tramite specifica richiesta alla Sede INAIL competente, eventuali debiti esistenti nei confronti dell'Istituto; - compensazione del credito con eventuali debiti nei confronti di altri soggetti con il mod. F24; - richiesta alla competente sede INAIL del rimborso dell'eccedenza o integrazione negativa prodotta. Se invece è stata scelta la rateizzazione del premio, lo sconto potrà essere fruito recuperando il maggior importo pagato con la seconda rata in scadenza al 16 maggio 2004 ovvero con quelle successive. Invece relativamente alle operazioni di inserimento dello sconto in procedura è necessario distinguere due situazioni: se siamo già stati autoliquidati è possibile operare solo in rettifica dell'autoliquidazione; se l'operazione non è ancora stata terminata è possibile intervenire utilizzando la funzione di modalità foglio salrari e inserendo l'importo delle retribuzioni soggette a sconto con il relativo tipo sconto 1.