L’Inail, con la circolare n. 8 del 16 marzo 2016, ricorda che il tasso di interesse per le rateazioni di cui alla legge 389/1989, per premi e accessori, è ora pari al 6,00%.
Per le sanzioni civili di cui all’art. 116, commi 8 e 10, della legge 388/2000, sempre a decorrere dal 16 marzo 2016, si applica il tasso del 5,50% in ragione d’anno, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
L’istituto ricorda che nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese. Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore, a decorrere dal 16 marzo 2016, ai fini della riduzione della sanzione civile nel caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso dello 0,2% (interesse legale), mentre in caso di evasione si applica il tasso pari al 2,2% (interesse legale aumentato di 2 punti).