L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 290 dell’11 aprile 2023, ha chiarito che il ''rimborso chilometrico'' spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, è da considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non è imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari.

Nella fattispecie in esame, la Società istante adottava un accordo integrativo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali, con cui si prevedeva, a favore del rider che utilizzava "il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne, a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti”, un’indennità a titolo di “rimborso chilometrico”, sulla scorta delle Tabelle ACI.