L'Inail con la nota 17 settembre 2001 fornisce i primi chiarimenti relativi alle nuove procedure introdotte dal Dpr 14 maggio 2001, n. 314 volte alla semplificazione dei ricorsi amministrativi. Competenza - Il Dpr 314/2001 attribuisce al Consiglio di amministrazione dell'Inail i ricorsi avverso provvedimenti riguardanti l'applicazione delle tariffe dei premi, l'inquadramento dei datori di lavoro non soggetti alla classificazione aziendale prevista dall'art. 49 della L. 88/89 e l'oscillazione del tasso medio per la prevenzione dopo i primi due anni di attività. La nota in commento chiarisce che i predetti ricorsi devono essere presentati alla direzione regionale competente per territorio. Sono competenti, viceversa, le sedi territoriali avverso ricorsi in materia di: - oscillazione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività; - oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento antinfortunistico dopo i primi due anni di attività; - oscillazione del tasso supplementare per silicosi e asbestosi. Effetti del ricorso - La presentazione ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento, anche se emesso dalle sedi territoriali - la disciplina previgente limitava l'efficacia sospensiva ai soli ricorsi presentati al Consiglio di Amministrazione) Inail - ; ne consegue che il contribuente deve versare i premi di assicurazione in base al tasso medio di tariffa, nel catodi prima applicazione, ovvero in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato luogo al ricorso, salvo poi successivi conguagli. Termini di presentazione del ricorso - Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla data in cui l'interessato abbia piena conoscenza del provvedimento. La nota Inail precisa che il termine piena conoscenza deve essere interpretato in modo tale da assicurare il diritto di difesa al datore di lavoro. La decisione deve essere comunicata entro 180 ovvero 120, a seconda che l'organo competente sia il consiglio di amministrazione o la sede territoriale. Il decorso del termine opera il principio del silenzio rigetto, tale per cui il ricorso si intenderà respinto anche in assenza di una esplicita comunicazione. Ad ogni modo l'inutile decorso del termine non preclude che il provvedimento possa essere annullato d'ufficio, in virtù del principio di autotutela. Disciplina transitoria - La nota del 17 settembre 2001 stabilisce che per i ricorsi non ancora promossi relativi a provvedimenti comunicati prima dell'entrata in vigore del Dpr 314/2001 (18 agosto 2001) opera un nuovo termine di 30 giorni per la presentazione dei ricorsi decorrente dal 18 agosto 2001.