Ricerca e sviluppo: nessun credito di imposta per le attività non innovative
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 46E del 22 giugno 2018, ha precisato che gli investimenti finalizzati alla progettazione, programmazione e realizzazione di software, servizi web, app e impianti tecnologici destinati a supportare il processo di produzione fieristica non possono qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta di cui all’art. 3 del DL 145/2013 e ss. mod. e int. Nella fattispecie in esame, gli investimenti effettuati dalla società interpellante, la cui attività principale consiste “nell’organizzazione, in modo diretto o indiretto, anche per il tramite di società partecipate o soggetti terzi, di manifestazioni ed eventi fieristici”, sono stati inquadrati, costituendone attuazione, in un ampio programma di riorganizzazione del processo aziendale in una logica di smart factory. In particolare, gli investimenti realizzati hanno avuto come (duplice) obiettivo quello di “integrare la catena logistica di produzione della fiera includendo tutti i processi relativi a visitatori, espositori e fornitori in una prospettiva di aumenti di efficacia e di efficienza” e quello di “avvicinare i servizi alle persone creando servizi innovativi attraverso l’Internet of Things (c. d. IoT)”. Tale duplice obiettivo è stato raggiunto attraverso l’adozione e l’introduzione di numerose tecnologie di avanguardia, tra le quali, a titolo di esempio: le tecnologie di geolocalizzazione indoor basata su dispositivi bluetooth LTE, quali i beacon fisici, i virtual beacon, tecnologie tipo QUUPPA o tecniche di localizzazione che utilizzano connessioni Wi-Fi; le tecnologie che applicano la c.d. “Realtà Aumentata” per fornire contenuti personalizzati e finalizzati ad arricchire l’esperienza di visita presso la fiera; tecnologie Digital Signage per la diffusione di contenuti e l’acquisizione di informazioni; le tecnologie di proximity marketing; le tecnologie di Big Data Analytics per l’applicazione di tecniche di Machine Learning e Cognitive Marketing. Trattasi, di fatto, di una serie di tecnologie già disponibili e ampiamente diffuse in tutti i settori economici (incluso quello dei servizi) per accompagnare e realizzare la trasformazione tecnologica e la digitalizzazione dei processi produttivi secondo il paradigma “Industria 4.0”. Alla luce delle evidenziate finalità del progetto, e tenendo presente le modalità con le quali lo stesso è stato realizzato, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che gli investimenti in questione possano qualificarsi come attività di ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante agli effetti della disciplina del credito di imposta. Ai fini di tale qualificazione, nel caso di specie, mancherebbe sia il requisito della novità, sia, tra l’altro, il requisito del rischio finanziario (nonché d’insuccesso tecnico) che dovrebbero caratterizzare tipicamente gli investimenti in ricerca e sviluppo.
Riproduzione riservata ©