L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 12E del 25 gennaio 2017, ha fornito indicazioni in merito alla cumulabilità del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo con i contributi concessi, per gli stessi investimenti, nell’ambito di discipline agevolative dell’UE.

Innanzi tutto, l’Amministrazione finanziaria precisa che, nell’ipotesi in cui, in relazione agli investimenti ammissibili, siano concessi anche contributi pubblici o agevolazioni, la normativa relativa al “credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo” non reca alcuna disposizione specifica per quanto attiene alla cumulabilità del beneficio fiscale con altre misure di favore e, conseguentemente, in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, lo stesso deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi, salvo che le norme relative alle altre misure non dispongano diversamente.

Al riguardo, si ricorda che i costi sostenuti per effettuare gli investimenti sono assunti al lordo degli altri contributi pubblici o agevolazioni ricevuti e che, in ogni caso, l'importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sostenuti.

In linea generale, un eventuale problema di cumulo potrebbe porsi a seguito della concomitante applicazione del credito di imposta con i contributi comunitari che sovvenzionano i “costi diretti”, nella misura in cui questi ultimi coincidano (in tutto o in parte) con gli stessi costi ammissibili al credito di imposta, e non anche probabilmente con i contributi comunitari ricevuti per i “costi indiretti” che, in linea di massima, sovvenzionano costi non ammissibili al credito di imposta.

Poiché l'esistenza del cumulo va verificata solo sui costi ammissibili ad entrambe le discipline agevolative, è necessario, dapprima, individuare i costi riferibili agli investimenti ammissibili a entrambe le discipline agevolative (nazionale e comunitaria) e assumere, quali costi rilevanti ai fini del bonus ricerca e sviluppo, l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare, anche se di tali costi l’impresa non è rimasta incisa per effetto dei contributi erogati a suo favore.

In seguito, occorre calcolare il credito di imposta, teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico all’importo dei contributi comunitari correlati ai costi ammissibili.

Il risultato della somma non deve superare l’ammontare complessivo dei costi ammissibili di competenza del periodo di imposta per il quale si intende beneficiare del credito di imposta.