L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 26 del 4 ottobre 2018, ha chiarito che il cittadino fiscalmente residente in Italia cha abbia svolto attività di ricerca negli USA è tenuto a dichiarare i redditi derivanti dalla suddetta attività solo in Italia.

Con riferimento al caso di specie, tenuto conto del fatto che l’istante dichiara di essere iscritto all’AIRE a partire dall’8.11.2017, lo stesso deve essere considerato come soggetto fiscalmente residente in Italia per il periodo d’imposta 2017, sussistendo una delle tre condizioni previste dall’art. 2, c. 2, del TUIR (iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta).

Ne consegue che, ai sensi dell’art. 3, c. 1, del TUIR, per l’annualità 2017. tutti i redditi percepiti dall’istante, dovunque siano stati prodotti, devono essere dichiarati ai fini dell’imposizione nel nostro Paese.

Ciò detto, l’istante ha evidenziato di aver svolto nel 2017 negli USA attività di ricerca da cui è derivato un reddito esente da imposta ai sensi dell’art. 20 della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America contro le doppie imposizioni, ratificata con L. 20/2009.

In particolare, tale disposizione prevede che “Un professore od un insegnante che soggiorna temporaneamente in uno Stato contraente per un periodo non superiore a due anni allo scopo di insegnare o di effettuare ricerche presso una università, collegio, scuola od altro istituto d’istruzione riconosciuto, o presso una istituzione medica finanziata principalmente dal Governo e che è, o era immediatamente prima di tale soggiorno, residente dell’altro Stato contraente, è esente, per un periodo non superiore a due anni, da imposizione nel primo Stato contraente per le remunerazioni relative a tali attività di insegnamento o di ricerca”.

Il tenore letterale di tale norma, che, in presenza delle condizioni previste, stabilisce l’esenzione dall’imposizione delle remunerazioni relative all’attività di insegnamento o di ricerca nel Paese contraente in cui la medesima è svolta (nella fattispecie in esame gli USA), impedisce di estendere tale beneficio anche agli adempimenti fiscali che il contribuente è tenuto ad effettuare nel proprio Paese di residenza fiscale (nella fattispecie in esame, l’Italia), qualora sia diverso dallo Stato in cui è svolta l’attività in argomento.