Con la circolare n. 198 del 23 dicembre 2003 l'Istituto previdenziale illustra le disposizioni tecniche e amministrative inerenti i provvedimenti di revoca della dilazione per decadenza (omissione nel versamento) o per estinzione anticipata. Revoca per decadenza La rateazione di pagamento delle cartelle prevede che il contribuente, dopo la concessione della dilazione e il conseguente invio del piano d'ammortamento al concessionario, deve pagare al concessionario stesso le singole rate, comprensive degli interessi di dilazione, entro l'ultimo giorno di ciascun mese. Nel caso in cui il contribuente ometta il pagamento anche di una sola rata, decade dalla dilazione per cui si rende necessario provvedere alla revoca del provvedimento, finalizzata al ripristino degli atti esecutivi da parte del concessionario; a tal fine è necessario uno scambio di informazioni tra la Sede interessata ed il concessionario in merito ai pagamenti effettuati (fino a questo punto lo scambio era manuale!). L'Istituto segnala che sta cercando di ovviare allo scambio manuale delle informazioni con i concessionari in quanto l'ottimizzazione del tracciato degli esiti prevede che a breve tale informazione possa pervenire, come per le altre, con gli esiti di riscossione. Per quanto concerne la decorrenza della decadenza l'Inps precisa che tale data si diversifica a seconda della data comunicata dal concessionario sull'ultima rata pagata per intero (quindi data della domanda di dilazione se non esiste alcun versamento ovvero data dell'ultima rata pagata per intero se il contribuente ha pagato la rata "in contanti" e/o alcune rate costanti). Le somme aggiuntive saranno quindi calcolate in funzione della data sopra riportata e il concessionario calcolerà le ulteriori somme aggiuntive sul carico residuo dalla data dell'ultima rata pagata fino alla data di versamento; è evidente che in tutti i casi sugli acconti versati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella non decorrono le ulteriori somme aggiuntive e che sugli eventuali acconti versati dopo i 60 giorni dalla notifica della cartella ma prima della domanda di dilazione decorrono le ulteriori somme aggiuntive. Estinzione anticipata Se il contribuente chiede l'estinzione anticipata del debito, dietro presentazione della lettera di autorizzazione dell'Istituto, può recarsi allo sportello del concessionario e pagare l'intero capitale residuo e l'importo degli interessi di dilazione, come ricalcolati dalla Sede alla data di pagamento richiesta . Annullamento della dilazione e riproposizione del piano di rateazione Il nuovo tracciato di revoca concordato prevede anche l'opportunità per le Sedi di annullare il piano di ammortamento originario già inviato al concessionario, di correggere gli errori materiali del piano, modificando l'importo o il numero delle rate della dilazione, e di inviare, dopo le verifiche contabili e i provvedimenti ritenuti necessari, un nuovo piano di ammortamento al netto dei versamenti effettuati; questo al fine di procedere correttamente e tempestivamente nel caso in cui il contribuente chieda alla Sede il prolungamento della rateazione in corso oppure che si renda necessario emettere uno sgravio su alcuni articoli di una cartella per la quale è già stato trasmesso il piano di ammortamento.