Retribuzioni convenzionali estero applicabili solo per i settori previsti dal D.M.
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 54 del 31 gennaio 2022, ha precisato che non è applicabile il regime delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, co. 8-bis del TUIR allorquando il settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente non sia previsto nel decreto ministeriale con il quale sono determinate, per l’anno di riferimento, le predette retribuzioni.
Il caso specifico riguardava un cittadino italiano che nel 2020 aveva la residenza fiscale in Italia e nel medesimo anno aveva lavorato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro a favore di un’associazione senza scopo di lucro, di cui era dipendente, con sede in un diverso Paese dell’Unione Europea.
L’Agenzia ha rilevato che, per l'anno 2020, i settori previsti nel decreto ministeriale con riferimento alla qualifica di "Quadro" erano quelli di "Industria", "Industria edile", " Autotrasporto e spedizione merci", "Credito", "Agricoltura", "Assicurazioni", " Commercio" e "Trasporto aereo". Nel caso di specie, non era possibile ricondurre l'attività svolta ad una di quelle previste dal citato decreto e, in particolare, nell'ambito del settore "Commercio ", posto che il datore di lavoro estero era un'associazione senza scopo di lucro "essenzialmente scientifica e di utilità internazionale", che secondo l'ordinamento giuridico del paese di residenza, è catalogata tra le "Organizzazioni che forniscono servizi e sostegno alle imprese e ai lavoratori autonomi".
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