L'INPS, con la circolare 19/04/2021 n.64,  fa seguito al DM 23 marzo 2021 (G.U. n. 83/2021) con il quale il Ministero del lavoro, di concerto con quello dell’economia, ha determinato le retribuzioni convenzionali utili per il calcolo dei contributi dovuti a favore dei lavoratori operanti all’estero in Paesi extracomunitari non legati all’Italia da accordi di sicurezza sociale (D.L. 317/1987 – L. 398/1987), precisando che le aziende che per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021 hanno operato senza tener conto delle nuove retribuzioni convenzionali valide per l’anno in corso, possono regolarizzare tali periodi entro il 16 luglio p.v..

L’INPS ricorda che le retribuzioni convenzionali si applicano non soltanto ai lavoratori italiani, ma anche ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri dell’UE e ai lavoratori extracomunitari, titolari di un regolare titolo di soggiorno e di un contratto di lavoro in Italia, inviati dal proprio datore di lavoro in un Paese extracomunitario ed in via residuale, anche nei confronti dei lavoratori operanti in Paesi convenzionati limitatamente alle assicurazioni non contemplate dagli accordi di sicurezza sociale.

In merito alla disposizione contenuta nell’art. 2 del DM 21/12/2018 secondo cui per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, l’INPS richiama il parere espresso dal Ministero del lavoro con la circolare 72/1990 in base alla quale per “retribuzione nazionale” deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, “comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti”, con esclusione dell’indennità estero.

L’importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

I valori convenzionali determinati possono essere ragguagliati a giornata solo in caso di assunzione, risoluzione del rapporto, trasferimento nel corso del mese; in tal caso l’imponibile mensile deve essere diviso per 26 giornate e, successivamente, si moltiplica il valore ottenuto per il numero dei giorni, domeniche escluse, comprese nella frazione di mese interessata.

Al di fuori dei predetti casi i valori in questione non sono frazionabili.

Relativamente all’indennità sostitutiva del preavviso l’INPS precisa che anche per tale emolumento l’obbligo contributivo deve essere assolto secondo il sistema convenzionale.

L’INPS, inoltre, precisa che la retribuzione individuata secondo i criteri illustrati può subire delle variazioni nei seguenti casi: passaggio da una qualifica all’altra nel corso del mese oppure mutamento del corso del mese del trattamento economico individuale da contratto collettivo, nell’ambito della qualifica di “quadro”, “dirigente” e “giornalista” o per passaggio di qualifica.

In questi due casi deve essere attribuita, con la stessa decorrenza della nuova qualifica o della variazione del trattamento economico individuale, la retribuzione convenzionale corrispondente al mutamento intervenuto.

Un terzo caso è quello in cui maturino nel corso dell’anno compensi variabili (es. lavoro straordinario, premi ecc.). Poiché questi ultimi non sono stati inclusi all’inizio dell’anno nel calcolo dell’importo della retribuzione globale annuale da prendere a base ai fini dell’individuazione della fascia di retribuzione applicabile (come avviene, invece, per gli emolumenti ultramensili), occorrerà provvedere a rideterminare l’importo della stessa comprensivo delle predette voci retributive e di ridividere il valore così ottenuto per dodici mensilità. Se per effetto di tale ricalcolo si dovesse determinare un valore retributivo mensile che comporta una modifica della fascia da prendere a riferimento nell’anno per il calcolo della contribuzione rispetto a quella adottata, si renderà necessario procedere ad una operazione di conguaglio per i periodi pregressi a partire dal mese di gennaio dell’anno in corso.

Infine si ricorda che l’INAIL, con la circolare 15/04/2021 n.12, ha precisato che le retribuzioni convenzionali trovano applicazione anche per il calcolo dei premi assistenziali, per i lavoratori operanti all’estero, comprese le qualifiche dell’area dirigenziale, mentre restano escluse le altre tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello subordinato come le collaborazioni coordinate e continuative. Per queste ultime il premio assicurativo è calcolato sulla base dei compensi effettivamente percepiti dal collaboratore nel rispetto del minimale e massimale previsto per il pagamento delle rendite erogate dall’INAIL.