L’INPS, con il messaggio n. 3089 del 10/08/2020, ha ricordato che i Durc On Line, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020, ossia 90 giorni dalla cessazione dello stato di emergenza fissato con la delibera del CDM del 31 gennaio 2020, anche se questo è stato prorogato al 15 ottobre 2020 con la delibera del 29 luglio 2020.

Questo per effetto del DL 83/2020 che ha stabilito espressamente che i termini previsti da disposizioni legislative connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

Pertanto tutti i contribuenti per i quali è stato già prodotto un Durc On Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc On Line, devono ritenere valido lo stesso Documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC senza procedere ad una nuova interrogazione.

Rimane fermo, in ogni caso, quanto disposto dal DL 76/2020 che esclude l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 103, comma 2, primo periodo, del DL 18/2020 in tema di validità prorogata dei Durc on line, per le stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge. Ricorrendo tali fattispecie, le medesime dovranno effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al D.M. 30 gennaio 2015, indipendentemente dalla presenza di un Durc on Line con validità prorogata.

Come già in precedenza specificato (si veda messaggio n. 2998/2020), le richieste di verifica della regolarità pervenute a partire dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge n. 77/2020, nonché quelle per le quali alla medesima data sia ancora in corso l’istruttoria, inclusi i casi per i quali sia stato già notificato l’invito a regolarizzare, dovranno essere definite nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 30 gennaio 2015, come modificato ed integrato dal Decreto ministeriale 23 febbraio 2016.

In particolare, sarà emesso un Durc On Line, ove l’esito dell’istruttoria si concluda con l’attestazione di regolarità indipendentemente o meno dalla presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

Sarà emesso, invece, un Documento Verifica di regolarità contributiva, ove l’istruttoria si concluda con l’esito di irregolarità pur in presenza di un Durc On Line con validità prorogata.

L’INPS ribadisce che l’utilizzo dei Durc on Line con data scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 e con validità prorogata ope legis al 29 ottobre 2020, è riservato alle valutazioni di esclusiva competenza delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.

Infine, l’INPS coglie l’occasione per specificare che ai fini della verifica della regolarità contributiva, qualora l’invito a regolarizzare riporti l’irregolarità relativa ad un periodo compreso tra quelli previsti dalle norme in materia di sospensione, gli interessati che non hanno già provveduto ad effettuare gli adempimenti previsti nelle disposizioni impartite dall’Istituto con riferimento a ciascuna Gestione previdenziale, dovranno procedere, nei termini assegnati, alla loro regolarizzazione con l’invio dell’istanza di sospensione (se si tratta di lavoratori autonomi, aziende agricole o autonomi agricoli) ovvero mediante l’inserimento dei codici di sospensione all’interno del flusso Uniemens (se si tratta di datori di lavoro o committenti), dandone comunicazione alla casella di posta indicata nell’invito.