Responsabilità solidale per il socio di una SNC e versamento dei contributi
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 28/05/2013 n.13240, ha disposto che il socio di una SNC che perde tale qualità, al fine di limitare la propria responsabilità solidale, è tenuto non solo a comunicare alla Camera di Commercio la modifica dell’atto costitutivo della società, con iscrizione nel registro delle imprese, ma a darne notizia anche all’INPS, se vuole liberarsi da ogni obbligazione contributiva.
L’art. 2291 c.c. recita infatti che nelle SNC vale il principio generale secondo cui tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, senza che il patto contrario abbia effetto nei confronti di terzi. Ne consegue che il socio risponde solidalmente anche nei confronti dell’INPS dei debiti nascenti dall’inottemperanza agli oneri contributivi della società conseguenti all’esercizio dell’attività. Pertanto in caso di scioglimento della società il socio che ceda la propria quota risponde, nei confronti di terzi, delle obbligazioni sociali sorte fino al momento in cui la cessione sia stata iscritta nel registro delle imprese o fino al momento in cui il terzo sia venuto a conoscenza della medesima.
Detta disciplina vale per gli obblighi relativi ai rapporti tra la società e i terzi, con specifico riferimento alla pubblicità degli atti modificatici del rapporto sociale o dell’atto costitutivo ai fini della opponibilità ai terzi.
Invece per i rapporti con l’INPS si deve fare riferimento alla legge 467/1978 che prevede l’obbligo di comunicare agli enti ivi previsti gli atti riguardanti la cessione, la variazione o la sospensione dell’attività della società, e più in generale gli eventi attinenti alla struttura della società, tra i quali rientra il recesso di un socio.
Quindi la comunicazione alla CCIAA non vale a liberare il socio che recede dagli obblighi contrattuali. Se l’ex socio vuole evitare di essere chiamato in causa a versare contributi dovuti dalla SNC di cui era uno dei soci deve darne comunicazione anche all’Istituto previdenziale.
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