Il Ministero del lavoro, rispondendo all’interpello 15/12/2015 n.29, ha precisato che la responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore in merito al versamento dei contributi, prima dell’abrogazione dell’art. 35 del Dl 223/2006 (L. 248/2006), deve ritenersi limitata al periodo temporale di due dalla cessazione dell’appalto.