Residenza: se cambia in corso d’anno, si applica il criterio del frazionamento del periodo di imposta
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 98 del 19 gennaio 2023, ha chiarito che, per determinare l’imponibilità dei redditi prodotti da un soggetto residente, in caso di trasferimento in Svizzera nel corso dell'anno, si applica il criterio del frazionamento del periodo d’imposta sulla base del giorno di trasferimento del domicilio. Ai sensi della normativa convenzionale che sussiste tra Italia e Svizzera (art. 4, par. 4), “la persona fisica che ha trasferito definitivamente il suo domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di essere assoggettata nel primo Stato contraente alle imposte per le quali il domicilio è determinante non appena trascorso il giorno del trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle imposte per le quali il domicilio è determinante inizia nell'altro Stato a decorrere dalla stessa data”. Non rileva, invece, la data (successiva) di iscrizione all'AIRE, che ha valenza unicamente ai fini della vigente normativa interna, ma che non ha alcun effetto sull'applicazione delle disposizioni contenute nel Trattato per evitare le doppie imposizioni che l’Italia ha in vigore con la Svizzera.
Nella fattispecie esaminata, l’istante ha dichiarato di aver conseguito il dottorato nell'anno 2020 e che, durante il primo semestre dello stesso anno d'imposta, per un periodo di due settimane, ha avuto un contratto di collaborazione occasionale con il dipartimento Alfa di una Università elvetica.
Lo stesso contribuente ha fatto presente di aver ricevuto un'offerta di lavoro da parte di un'università svizzera con contratto dall'aprile del 2020 con il quale gli è stata assegnata la posizione di ricercatore post dottorato (''postdoc'').
Per motivi legati all'emergenza sanitaria non è riuscito a trasferirsi in Svizzera immediatamente ed ha lavorato in smart working fino a metà giugno.
Il contribuente si è recato in Svizzera da metà giugno 2020, ha stipulato un contratto di affitto con decorrenza immediata, e si è registrato presso l'ufficio immigrazione svizzero, ragion per cui l'istante può certificare il proprio domicilio in Svizzera sin dalla metà del mese di giugno 2020 e, quindi, nello stesso anno d'imposta risulta residente nella Confederazione Elvetica per più di 183 giorni.
L'istante ha, tuttavia, avviato la procedura di cambiamento di residenza nella circoscrizione AIRE a fine luglio e, pertanto, risulta, altresì, residente in Italia per più di 183 giorni nell'anno d'imposta 2020.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che, dalle informazioni fornite, il cambiamento di domicilio del Contribuente dall'Italia alla Svizzera sarebbe intervenuto a giugno 2020 e, pertanto, l'Italia può esercitare la propria potestà impositiva, basata sulla residenza, fino al giorno della data del trasferimento (nel giugno 2020) mentre la Svizzera può far valere, ai sensi della predetta disposizione convenzionale, la propria pretesa impositiva a decorrere dal giorno successivo del giugno del medesimo anno.
Ciò premesso, si osserva come il reddito di fonte svizzera corrisposto all'istante, a fronte di un'attività di ricerca scientifica post dottorato, rientri tra quelli di lavoro dipendente disciplinati nell'art. 15 della citata Convenzione. In particolare, al par. 1, viene stabilita la tassazione esclusiva dei redditi da lavoro dipendente nello Stato di residenza del beneficiario degli stessi, a meno che l'attività lavorativa non venga svolta nell'altro Stato contraente il suddetto Trattato internazionale; ipotesi in cui tali redditi sono assoggettati ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi.
Da ciò consegue che, nell'ipotesi di un’effettiva residenza svizzera del contribuente dal giugno 2020, i redditi a lui erogati, a fronte dell'attività lavorativa svolta in Svizzera a decorrere dalla stessa data, devono essere assoggettati ad imposizione esclusiva in Svizzera (Stato di residenza e di svolgimento dell'attività lavorativa) ai sensi dell'art. 15, par. 1, del citato Trattato internazionale. In altri termini, il reddito corrisposto dall'Università elvetica al contribuente, a fronte dell'attività di lavoro svolta in Svizzera, a partire dal giugno 2020, non dovrà essere assoggettato ad imposizione in Italia e non dovrà essere riportato nella dichiarazione dei redditi relativa a tale annualità. Viceversa, il reddito corrisposto a fronte dell'attività di post dottorato di ricerca svolta fino a giugno 2020 dovrà essere assoggettato ad imposizione in Italia, ai sensi della vigente normativa interna e internazionale (art. 15, par. 1, della Convenzione Italia - Svizzera).
Le medesime conclusioni riguardano il caso prospettato nella risposta all'interpello A.E. n. 73 del 18 gennaio 2023.
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