L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 106 del 15 aprile 2020, ha chiarito che il regime forfetario ex L. 190/2014 non si applica nei confronti del contribuente residente in uno Stato che non fa parte dell'UE né dello SEE e non produce la maggior parte del suo reddito in Italia, svolgendo lo stesso attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di dieci giorni al mese, presso strutture private di terzi.

Secondo quanto stabilito dall’art. 1, c. 57, lett. b, L. 190/2014, non possono avvalersi del regime agevolato i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

La ratio di tale esclusione risiede nel fatto che un soggetto non residente può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell'Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. "SEE", cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto.