L’INPS, con la circolare n. 101 del 26 luglio 2010, ha precisato che anche coloro che sono assicurabili presso la Gestione Separata del lavoro autonomo possono avvalersi delle costituzioni di rendita vitalizia, qualora non siano obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo.
E’ il caso dei collaboratori coordinati e continuativi, con o senza modalità a progetto, degli associati in partecipazione e dei prestatori d’opera occasionale.
Al contrario, il beneficio di cui sopra non potrà essere concesso, analogamente a quanto previsto per i titolari d’impresa, ove il destinatario della tutela previdenziale sia tenuto personalmente al versamento contributivo, come avviene per i professionisti senza cassa.