La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 86 del 21 aprile 2018, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18, comma 4, della L. 300/1970, come sostituito dall’art. 1, comma 42, lett. b), della L. 92/2012, sollevata dal Tribunale di Trento con riferimento all’art. 3 della Costituzione.

In particolare, l’articolo 18 supera il vaglio di costituzionalità quanto alla natura risarcitoria (quindi, non retributiva) dell’indennità dovuta dall'azienda che si rifiuti di eseguire l’ordine provvisorio di riammissione in servizio del dipendente licenziato. Indennità che va, quindi, restituita in caso di successiva riforma del provvedimento. Tuttavia, il datore di lavoro che non esegue l'ordine di reintegrazione provvisoriamente esecutivo, perché preferisce "scommettere" sulla sua successiva riforma, può essere messo in mora dal dipendente e andare incontro al risarcimento del danno per la mancata reintegrazione, da quando è stato emesso l'ordine a quando è stato riformato.