Reintegra dopo il licenziamento anche se il requisito occupazionale viene accertato dai testimoni
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 21/10/2013 n.23771, ha deciso che il datore di lavoro è tenuto a reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato anche quando il requisito dimensionale che fa scattare la tutela reale viene definito in sede giudiziale sulla base della deposizione dei testi.
Nel caso in esame era stato provato che il licenziamento era illegittimo e che il lavoratore doveva essere riassunto trovando applicazione la tutela obbligatoria dato che, il datore di lavoro occupava fino a 15 dipendenti.
Ma ascoltando la deposizione dei testimoni è emerso che la forza occupazionale aziendale era superiore a 15 dipendenti con la conseguente applicazione dell’art. 18 dello St. Lav. e quindi la tutela reale che prevede la reintegra oppure, se richiesto dal lavoratore, un’indennità pari a 15 mensilità di retribuzione globale di fatto.
I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso del datore di lavoro che contestava il fatto di essere stato costretto a provare che non erano dei veri e propri dipendenti alcuni soggetti che non figuravano nei libri obbligatori dell’azienda.
Secondo la Suprema Corte invece non vi è alcun dubbio che l’onere di provare di aver meno di 15 dipendenti spetta al datore di lavoro, nel rispetto del principio della vicinanza della prova. In caso contrario infatti sarebbe troppo difficile l’esercizio dei diritti del lavoratore, il quale non ha la disponibilità dei fatti in grado di dimostrare il corretto numero degli addetti occupati con rapporto di lavoro subordinato dalla società.
Nel caso in esame comunque la dichiarata sussistenza del requisito dimensionale non scaturisce dalla mancata dimostrazione da parte del datore di lavoro che si trattava di rapporti autonomi, ma soltanto dall’esame del materiale probatorio acquisito in giudizio ed in particolare dalle deposizioni dei testimoni
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