Il TAR della Toscana, con le Ordinanze n.300 e 301 del 21/04/2010, ha deciso che può essere regolarizzato ai sensi della Legge 102/2009 anche il lavoratore straniero domestico che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal Questore di allontanarsi dall’Italia entro 5 giorni disposto a seguito di ingresso illegale in Italia.
Più precisamente i giudici amministrativi si sono pronunciati in merito al ricorso proposto da due cittadini extracomunitari che si sono visti respingere l’istanza di regolarizzazione ex lege 102/2009 per il fatto che erano stati condannati in precedenza per la fattispecie delittuosa disciplinata dall’art. 14, c.5ter del Dlgs 286/98 e successive modificazioni.
Secondo le Ordinanze la fattispecie regolamentata dal predetto art.14, c.5ter del T.U. sull’immigrazione presenta caratteri di specialità rispetto alla più generica disposizione contenuta nel codice di procedura penale, avendo una autonoma copertura normativa, con la conseguenza che non può essere sic et simpliciter assimilabile a quelle che tale copertura invece la trovano negli artt. 380 e 381 cpp e per i quali la regolarizzazione è vietata ai sensi dell’art.1ter, c.13, L. 102/2009.
L’esclusione delle fattispecie dall’ambito di applicazione dei predetti articoli codicistici comporta anche la sottrazione delle stesse dalla disciplina dell’art. 1ter, c.13 della L. 102/2009 che vieta la regolarizzazione.
Quanto detto trova conforto anche nel fatto che non ostano alla predetta conclusione neppure ragioni di fondo attinenti ad una presunta comunanza di ratio fra le diverse ipotesi per le quali l’ordinamento prevede l’arresto obbligatorio o facoltativo, stante la conclamata peculiarità dei fini perseguiti attraverso l’inasprimento delle sanzioni penali sancite dall’art. 14, cc.5ter e 5 quinquies del T.U. immigrazione che vanno individuati nel controllo dei flussi migratori e nella disciplina dell’ingresso e della permanenza degli stranieri nel territorio nazionale, a prescindere dalla intrinseca pericolosità dei soggetti e delle condotte regolamentate.
Le pronunce contrastano con quanto invece aveva precisato il Ministero dell’interno con la circolare 17/03/2010 n.1843.