Regolarizzazione dei compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificate dai sostituti d’imposta
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento del 28/11/2016 n. prot. 209279, ha fissato le modalità operative con la quale deve avvenire la regolarizzazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei soggetti titolari di partita Iva, che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, compensi per prestazioni di lavoro autonomo certificate dai sostituti d’imposta nei mod. 770.
Si tratta in particolare di soggetti che esercitano prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arti e professioni abituali e di soggetti svolgenti prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’Agenzia delle entrate comunicherà le anomalie riscontrate attraverso la PEC, per coloro che hanno l’obbligo di attivarla, oppure tramite posta elettronica ordinaria. In ogni caso le informazioni di dettaglio relative alla comunicazione possono essere consultate attraverso il Cassetto fiscale.
La comunicazione conterrà: a) il codice fiscale, la denominazione, il cognome e il nome del contribuente; b) il numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta; c) ill codice atto; d) l’ammontare dei compensi per attività di lavoro autonomo certificati dai sostituti d’imposta per il periodo d’imposta 2012; e) la modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.
Il contribuente a sua volta, direttamente o tramite gli intermediari abilitati, potrà richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia delle entrate elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti, al fine di giustificare l’insussistenza dell’anomalia.
Errori od omissioni possono essere regolarizzati mediante il ravvedimento operoso beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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