L’INPS, con la circolare 14/09/2012 n.113, ha fornito le istruzioni operative che i datori di lavoro domestico e subordinato, agricolo e non agricolo, che hanno aderito alla procedura di emersione del lavoro irregolare ex DLgs 109/2012, devono seguire, per regolarizzare le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari almeno a 6 mesi.
A seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l’immigrazione (Mod. EM-DOM), l’INPS provvederà all’iscrizione d’ufficio del rapporto di lavoro domestico, nell’archivio LAV DOM, attribuendo un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912.
I dati registrati saranno quelli inseriti nella dichiarazione presentata sia per i riferimenti anagrafici sia per quanto attiene al rapporto di lavoro relativamente a mansione, livello contrattuale e numero di ore lavorate. Non essendo esplicitamente dichiarata la retribuzione, sarà preso a riferimento il minimo contrattuale corrispondente al livello dichiarato. Inoltre, poiché nel rispetto di quanto disposto dal comma 2, art.4 del decreto interministeriale 29 agosto 2012, il datore di lavoro si è impegnato nella dichiarazione ad erogare una  retribuzione convenuta non inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale - per l’anno 2012 di € 429,00 mensili -  nel caso in cui il minimo contrattuale, per le ore lavorate indicate, non raggiungesse detto importo, la retribuzione oraria sarà determinata in modo da rispettare detto minimo.
L’Istituto provvederà, appena iscritto il rapporto di lavoro, all’invio al recapito del datore di lavoro dei Mav per il pagamento dei contributi, precalcolati in base ai dati determinati come sopra esposto, dove al codice fiscale del lavoratore verrà inserito “da attribuire”.
I datori di lavoro che, contestualmente al pagamento dei contributi previdenziali, desiderano pagare anche i contributi di assistenza contrattuale alle organizzazioni sindacali con le quali INPS ha stipulato apposita convenzione, potranno farlo generando dal sito internet un nuovo Mav, che include anche detti contributi.
All’atto della convocazione presso lo sportello unico per l’immigrazione, per dimostrare la regolarità contributiva, il datore di lavoro dovrà quindi esibire i MAV regolarmente quietanzati, accompagnati dalla parte a disposizione del datore di lavoro in cui sono riportati i dati che hanno determinato l’importo, relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto.
I datori di lavoro subordinato (non agricolo), sia quelli già in possesso di una posizione contributiva presso l’INPS sia quelli che non ne risultino già titolari, ai fini della regolarizzazione in parola dovranno richiedere l’apertura di una apposita posizione che verrà contraddistinta dal codice di autorizzazione “5W“ avente il significato di” Posizione contributiva riferita a personale oggetto di emersione ai sensi dell’art 5 del D.lgs. n.109/2012” .
Al ricevimento della posizione aziendale i datori di lavoro dovranno provvedere all’invio dei flussi Uniemens per i periodi oggetto di emersione relativi ai lavoratori da regolarizzare e al pagamento tramite modello F24 (causale DM10) dei relativi contributi senza aggravio di somme aggiuntive.
Copia delle denunce mensili Uniemens, prelevate dal rendiconto individuale del lavoratore, per tutti i mesi oggetto della regolarizzazione, dovranno essere presentate dal datore di lavoro al momento della convocazione allo Sportello Unico per l’Immigrazione.