L'Inps, con il messaggio n. 4925 del 21 marzo 2013, ha riepilogato, facendo seguito a due recenti interpelli del Ministero del Lavoro, alcune precisazioni in materia di rilascio del Durc ad imprese in concordato preventivo con continuazione dell’attività aziendale ed a società di capitali.
L'Istituto ha ricordato, innanzi tutto, che il Ministero del Lavoro, con l’interpello n. 41/2012, ha affrontato la problematica dei requisiti necessari, ai fini del rilascio della regolarità contributiva, nel caso di imprese in concordato preventivo c.d. in continuità dell’attività aziendale ex art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare).
In particolare, la norma contempla la possibilità di prevedere, nel piano concordatario, “una moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca”, tra cui rientrano i crediti contributivi e assicurativi.
Ai fini della verifica di regolarità contributiva, è stato chiarito che la fattispecie rientra nella previsione dell’art. 5, comma 2, lett. b), del D.M. 24 ottobre 2007. Pertanto, alle imprese ammesse alla procedura di concordato preventivo in continuità, può essere rilasciata la regolarità contributiva in considerazione della ratio sottesa alla procedura concorsuale in esame che, essendo diretta al risanamento dell’attività aziendale, verrebbe ad essere disattesa ove “si riconoscesse un’incidenza negativa alle situazioni debitorie sorte antecedentemente all’apertura della procedura stessa”.
L’azienda ammessa al concordato preventivo ex art. 186 bis potrà ottenere il Durc regolare in presenza delle seguenti condizioni:
- la “sospensione” dei pagamenti riguardi esclusivamente le inadempienze maturate prima dell’apertura della procedura e conformemente indicate nel piano di risanamento;
- il piano di concordato preveda espressamente la moratoria di cui all’articolo 186-bis, comma 2, lettera c), della Legge Fallimentare;
- il piano di concordato sia omologato dal Tribunale e stabilisca l’integrale soddisfazione dei crediti contributivi muniti di privilegio.
Il Ministero ha chiarito che, in tal caso, la regolarità può essere dichiarata solo per un periodo di un anno dalla data di omologazione, trascorso il quale la moratoria di cui all’art. 186-bis, indicata nel piano di risanamento, cessa di avere effetto. A partire da tale termine, in mancanza di soddisfazione integrale dei crediti contributivi muniti di privilegio, dovrà essere attestata l’irregolarità dell’impresa.
Per ciò che concerne il rilascio del Durc alle società di capitali, il Ministero del Lavoro (interpello n. 2/2013), ha esplicitato il principio secondo cui, nell’ambito della verifica della regolarità contributiva, non rileva la posizione dei singoli soci.
Pertanto, la regolarità contributiva deve essere verificata solo con riferimento agli obblighi contributivi del cui adempimento il datore di lavoro e/o il committente/associante è chiamato a rispondere civilisticamente.
Da ciò discende che, ai fini dell’accertamento della regolarità delle società di capitali, non rileva l’irregolarità della posizione contributiva dei singoli soci che, in relazione alla normativa vigente, siano tenuti all'iscrizione in una delle gestioni amministrate dall'Inps. Delle eventuali violazioni contributive riferibili ai soci medesimi non potranno essere chiamate a rispondere le società in esame in virtù del predetto regime patrimoniale civilistico che le regola.
La disciplina definita dall’interpello in ordine alla modalità di verifica delle società di capitali deve essere considerata riferita anche all’ipotesi di s.r.l. unipersonali in quanto assoggettate al medesimo regime civilistico.