Regolari le imprese agricole nelle more del rilascio del modulo per l’istanza di esonero contributivo Covid-19
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio n.4353 del 19/11/2020, in merito all’esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro agricoli, ai sensi dell’art. 222 del DL 34/2020, ha precisato che la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il citato periodo, disposta dal decreto interministeriale del 15 settembre 2020, comporta che, in attesa del rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero e fino alla definizione delle procedure di esonero, l’assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva nei confronti dei soggetti identificati con i codici Ateco di cui all’Allegato 1 al decreto interministeriale, ossia le imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.
Inoltre l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero.
Sia in merito alla verifica della regolarità contributiva che alle rateazioni, successivamente al rilascio del modulo di presentazione dell’istanza di esonero, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell’esclusione dell’esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere all’immediata presentazione dell’istanza di esonero per consentire la verifica della conformità del codice Ateco.
Poiché l’articolo 58-quater introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020 del decreto-legge n. 104/2020, ha esteso la platea dei beneficiari dell’esonero alle aziende vitivinicole associate anche ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, l’INPS provvederà a fornire ulteriori indicazioni con apposito messaggio, una volta intervenuto il consolidamento della disciplina ad essi applicabile.
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