Registro aiuti: nelle more continua ad operare la Banca dati anagrafica delle agevolazioni
A cura della redazione
Il MISE, con un comunicato del 14 luglio 2017, ha reso noto che nelle more della pubblicazione sulla G.U. del Regolamento che attua l’art. 52 della L. 234/2012 (modificata dalla L. 115/2015) e che disciplinerà il Registro nazionale degli aiuti di Stato, le amministrazioni competenti potranno continuare a verificare la compatibilità comunitaria degli aiuti di Stato, usufruendo ancora della Banca dati anagrafica delle agevolazioni che, profondamente reingegnerizzata, continua ad operare ed è in grado, da luglio 2016, di anticipare alcuni dei servizi che verranno offerti dal citato Registro nazionale.
Il Regolamento infatti, pur essendo sottoscritto dai Ministri competenti il 31 maggio u.s. non è ancora stato pubblicato sulla G.U. e pertanto è sorto il problema di quale regime adottare nelle more della sua pubblicazione e conseguente entrata in vigore.
Infatti la norma predetta dispone che dal 1° luglio 2017 l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione e l’erogazione degli aiuti.
Secondo il Mise, al fine di verificare il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, le amministrazioni potranno continuare ad operare i necessari controlli basandosi sulle autocertificazioni dei beneficiari e sulle evidenze della predetta Banca Dati/Registro aiuti relative agli aiuti concessi alle imprese, compresi quelli a titolo di “de minimis” e a registrare gli aiuti concessi utilizzando le modalità di trasmissione descritte nella circolare 1/07/2016 n. 62871 e nel decreto ministeriale 22/12/2016.
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