Il MISE, con un comunicato del 14 luglio 2017, ha reso noto che nelle more della pubblicazione sulla G.U. del Regolamento che attua l’art. 52 della L. 234/2012 (modificata dalla L. 115/2015) e che disciplinerà il Registro nazionale degli aiuti di Stato, le amministrazioni competenti potranno continuare a verificare la compatibilità comunitaria degli aiuti di Stato, usufruendo ancora della Banca dati anagrafica delle agevolazioni che, profondamente reingegnerizzata, continua ad operare ed è in grado, da luglio 2016, di anticipare alcuni dei servizi che verranno offerti dal citato Registro nazionale.

Il Regolamento infatti, pur essendo sottoscritto dai Ministri competenti il 31 maggio u.s. non è ancora stato pubblicato sulla G.U. e pertanto è sorto il problema di quale regime adottare nelle more della sua pubblicazione e conseguente entrata in vigore.

Infatti la norma predetta dispone che dal 1° luglio 2017 l’adempimento degli obblighi di utilizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono la concessione e l’erogazione degli aiuti.

Secondo il Mise, al fine di verificare il rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni, le amministrazioni potranno continuare ad operare i necessari controlli basandosi sulle autocertificazioni dei beneficiari e sulle evidenze della predetta Banca Dati/Registro aiuti relative agli aiuti concessi alle imprese, compresi quelli a titolo di “de minimis” e a registrare gli aiuti concessi utilizzando le modalità di trasmissione descritte nella circolare 1/07/2016 n. 62871 e nel decreto ministeriale 22/12/2016.