L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 14/08/2020 n.46/E, ha precisato che il nuovo regime forfettario previsto dall’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, per il calcolo dei fringe benefit in caso di concessione al dipendente delle auto ad uso promiscuo, basato sulle emissioni di CO2 del veicolo, così come introdotto dal comma 632 dell’art. 1 della L. 160/2019, trova applicazione solo nel caso in cui sia l’immatricolazione del veicolo sia il contratto stipulato con il dipendente siano avvenuti dopo il 1° luglio 2020.

Nel caso in cui, invece, sia l’immatricolazione che il contratto di concessione al lavoratore abbiano data anteriore al 30 giugno 2020, continuerà a trovare applicazione l’originaria disposizione del TUIR con determinazione del fringe benefit nella misura fissa del 30%.

Infine, per le autovetture, i motocicli ed i ciclomotori immatricolati entro il 30 giugno 2020, ma concessi dopo il 1° luglio 2020, il benefit deve essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro, seguendo le indicazioni fornite con la risoluzione 74/E del 2017 relative all’utilizzo del telefono cellulare per finalità anche aziendali.