L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 334 dell’8 agosto 20149, ha chiarito che il contribuente che, già socio per 1/3 di srl, intenda esercitare attività di procacciatore di affari, può usufruire del regime forfettario di cui alla L. 190/2014, come modificata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).

La normativa attualmente vigente dispone che non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arte o professione che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dai medesimi.

Per quanto concerne questo ultimo criterio di esclusione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha sottolineato che non basta che le attività esercitate abbiano un codice ATECO diverso per la verifica dell’esclusione ma è necessario considerare la loro effettiva correlazione al fine di evitare che le attività di impresa o di lavoro autonomo vengano frammentate per accedere a una tassazione più vantaggiosa.

Per una definizione certa della nozione di controllo deve farsi riferimento all’art. 2359 del codice civile che definisce la nozione generale di controllo attraverso la definizione di società controllata, individuata come la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Si tratta del cosiddetto controllo di diritto, dato dalla possibilità di esercizio della maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria.

Tutto ciò premesso, nella fattispecie in esame, è possibile legittimamente adottare il regime forfettario non esercitando l’istante controllo di diritto ex art. 2359 del codice civile, comma, n. 1), sulla società ALFA di cui possiede la quota pari a 1/3 del capitale.