Regime forfetario: ok se il limite reddituale è superato da emolumenti arretrati
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 102 del 13 aprile 2020, ha chiarito che qualora il contribuente, per effetto di un pagamento arretrato da parte dell’INPS, abbia superato il limite di € 30.000 ex art. 1, c. 57, lett. d-bis, della L. 190/2014, nel periodo di imposta successivo può comunque continuare ad avvalersi del regime agevolato (c.d. forfetario) previsto dalla medesima legge.
Nella fattispecie in esame, l’istante, titolare di una ditta, ha rappresentato alle Entrate di aver percepito un reddito da pensione riferito al periodo di imposta 2019 inferiore ad € 30.000,00, di non aver ancora ricevuto la certificazione unica 2020 e che la somma dei cedolini in suo possesso quantificava tale situazione reddituale. L'istante ha, inoltre, rappresentato che, in via straordinaria, nell'anno 2019 ha ricevuto a titolo di arretrato per l'anno 2018 un pagamento da parte dell'INPS e che tale arretrato è stato assoggettato a tassazione separata. Sommando l'importo predetto, cioè l'arretrato riferito al 2018, al reddito da pensione del 2019, il reddito complessivamente percepito nel 2019 sarebbe stato superiore ad € 30.000.
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